Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 84 del 4/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 3022 per il versamento, tramite F24, della sanzione amministrativa per contrasto alla contraffazione irrogata dalla polizia comunale, indicando modalità di compilazione, riparto delle somme e divieto di compensazione. Per le sanzioni irrogate da soggetti diversi dalla polizia comunale resta utilizzabile il codice 3021 già esistente.

Versamento F24 della sanzione per contraffazione e istituzione del codice tributo 3022

Versamento F24 della sanzione per il contrasto della contraffazione

La risoluzione disciplina le modalità di pagamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in materia di contrasto della contraffazione. In particolare, istituisce un nuovo codice tributo per i casi in cui la sanzione sia irrogata dalla polizia comunale e chiarisce come deve essere compilato il modello di pagamento.

Quadro normativo della sanzione

L’articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da 100 euro a 7.000 euro per l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo beni tali da far presumere la violazione delle norme su origine e provenienza dei prodotti e su proprietà industriale;
  • da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro quando l’acquisto è effettuato da un operatore commerciale, importatore o da altro soggetto diverso dall’acquirente finale.

La norma prevede inoltre che l’accertamento delle violazioni possa essere effettuato anche d’ufficio o su denunzia dagli organi di polizia amministrativa.

Destinazione delle somme riscosse

L’articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge stabilisce che le somme derivanti dall’applicazione della sanzione siano versate integralmente all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione. Per le sanzioni irrogate da organi di polizia locale, invece, il 50 per cento delle somme è destinato all’ente locale competente.

Istituzione del codice tributo 3022

Per consentire il versamento tramite modello F24 della sanzione irrogata dalla polizia comunale, viene istituito il codice tributo:

  • 3022 – “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.

Modalità di compilazione del modello F24

Il codice tributo 3022 deve essere esposto nella Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello F24, indicando:

  • nel campo IDENTIFICATIVO OPERAZIONE (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione;
  • nel campo codice ente/codice comune, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale;
  • nel campo anno di riferimento, l’anno in cui è stata constatata la violazione.

Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.

Riparto delle somme versate con il codice 3022

Le somme versate con il codice tributo 3022 sono ripartite dalla Struttura di Gestione, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

  • il 50 per cento è accreditato direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello F24;
  • il restante 50 per cento è accreditato all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XVIII, capitolo 2334.

Sanzioni irrogate da organi diversi dalla polizia comunale

Se la sanzione è irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 3021, già istituito con la risoluzione n. 47/E del 19 aprile 2005. In questo caso il codice va esposto nella sezione ERARIO, riportando nel campo anno di riferimento l’anno in cui è stata constatata la violazione.

Divieto di compensazione

La risoluzione precisa infine che, per il versamento della sanzione in oggetto, non è possibile avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.