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Risoluzione

Risoluzione n. 81 del 9/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce le modalità di opzione e di comunicazione del possesso della documentazione per la determinazione diretta del reddito agevolabile Patent box, nonché l’indicazione dei relativi importi nelle dichiarazioni dei soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Specifica inoltre i codici da utilizzare nel frontespizio della dichiarazione e i quadri/righi per riportare la variazione in diminuzione e l’IRAP.

Modifiche alla disciplina del Patent box e comunicazione della documentazione

Modifiche al Patent box e modalità applicative

La risoluzione esamina le modifiche introdotte dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, alla disciplina del Patent box di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, chiarisce come i soggetti titolari di reddito d’impresa possano optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile e come debbano comunicare il possesso della documentazione richiesta dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019.

Opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, ossia dal 1° maggio 2019, i soggetti che aderiscono al regime Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura prevista dall’articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile. L’opzione deve essere effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del 30 luglio 2019.

L’opzione:

  • è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’agevolazione;
  • ha durata annuale;
  • è irrevocabile;
  • è rinnovabile.

Effetti della documentazione e regime sanzionatorio

La disciplina prevede che, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione nell’ambito del Patent box determinato direttamente, qualora dalla rettifica derivi una maggiore imposta o una differenza di credito, non si applichi la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, a condizione che il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie, la documentazione prevista dal provvedimento.

Inoltre, il contribuente che detiene tale documentazione deve comunicarne il possesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

Applicazione ai soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Per i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 1° maggio 2019, la risoluzione indica modalità operative distinte a seconda della situazione.

Soggetti che utilizzano i modelli Redditi 2019

I soggetti che, per tale periodo, presentano il modello:

  • Redditi 2019–SC, oppure
  • Redditi 2019–ENC,

devono:

  • esercitare l’opzione di cui al punto 1 del provvedimento;
  • comunicare il possesso della documentazione;
  • indicare il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" del frontespizio, in corrispondenza del riquadro "Altri dati".

Indicazione della variazione in diminuzione

In tali casi, la quota annuale della variazione in diminuzione, pari a un terzo, riferibile alla quota di reddito escluso, deve essere riportata:

  • nel quadro RF del modello Redditi 2019–SC, rigo RF50, colonna 1;
  • nel quadro RG del modello Redditi 2019–ENC, rigo RG23, colonna 13;
  • oppure nel quadro RC del medesimo modello, rigo RC6 con il codice 14, ove applicabile.

Indicazione ai fini IRAP

Ai fini IRAP, la quota annuale della variazione in diminuzione deve essere indicata nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.

Soggetti non obbligati alla procedura 31-ter

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 che non sono obbligati ad attivare le procedure previste dall’articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973, la risoluzione consente di comunicare il possesso della documentazione, al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 2, indicando nel medesimo campo "Situazioni particolari" il codice "2".

Sintesi operativa

Il documento fornisce quindi istruzioni applicative per:

  • esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile Patent box;
  • comunicare il possesso della documentazione che consente di fruire della non applicazione della sanzione in caso di rettifica;
  • indicare correttamente i codici da inserire in dichiarazione;
  • riportare la quota annuale della variazione in diminuzione nei modelli Redditi e IRAP pertinenti.

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