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Risoluzione

Risoluzione n. 85 del 9/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le spese per gli incontri post adottivi sono deducibili solo se previste come adempimento necessario da un accordo con il Paese di origine del minore; in tal caso rientrano tra le spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione ex art. 10, comma 1, lett. l-bis) TUIR. In assenza di tale obbligo, restano escluse dalla deduzione.

Deduzione delle spese post adottive nella procedura di adozione internazionale

Spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione

La risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019 interviene sul trattamento fiscale delle spese sostenute dai genitori adottivi nell’ambito dell’adozione internazionale. In particolare, chiarisce se possano essere incluse tra le spese deducibili anche quelle relative agli incontri post adottivi finalizzati alla verifica del corretto inserimento del minore.

Quesito posto dall’Associazione istante

L’Associazione istante, operante nel settore delle adozioni internazionali e incaricata di rilasciare la certificazione delle spese sostenute dai genitori adottivi, chiede se tra le spese deducibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR rientrino anche quelle connesse agli incontri post adottivi. Il dubbio nasce dal contrasto apparente tra:

  • la risoluzione n. 77/E del 2004, che escludeva la deducibilità delle spese post adottive;
  • la circolare n. 7/E del 2018, che ha ricompreso tali spese tra gli oneri deducibili.

L’istante osserva inoltre che la procedura di adozione internazionale non sempre termina con la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento estero, poiché alcuni Paesi richiedono relazioni anche dopo tale fase.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge n. 184 del 1983.

Vengono poi richiamate le principali disposizioni della legge n. 184 del 1983:

  • articolo 36, che disciplina l’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati aderenti alla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 o con i quali siano stati stipulati accordi bilaterali;
  • articolo 30, che prevede il decreto di idoneità del tribunale per i minorenni;
  • articolo 31, che impone agli aspiranti adottanti di conferire incarico a un ente autorizzato;
  • articolo 38, che istituisce la Commissione per le adozioni internazionali;
  • articolo 31, comma 3, lett. o), che obbliga l’ente autorizzato a certificare l’ammontare complessivo delle spese ai fini dell’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR.

Principi già affermati dalla prassi precedente

La risoluzione ricostruisce l’orientamento già espresso con la risoluzione n. 77/E del 2004, secondo cui:

  • non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo per fruire della deduzione;
  • le spese sono deducibili anche se la procedura non si conclude positivamente;
  • la deduzione spetta per le spese sostenute dal momento del conferimento del mandato a un ente autorizzato, con cui la procedura ha inizio.

La medesima risoluzione aveva inoltre precisato che sono deducibili tutte le spese:

  • debitamente documentate;
  • certificate dall’ente autorizzato;
  • finalizzate all’adozione del minore, come, a titolo esemplificativo, assistenza ricevuta, legalizzazione e traduzione dei documenti, richieste di visto, trasferimenti, soggiorno ed eventuale quota associativa se la procedura è stata curata da enti.

Spese post adottive e precedente esclusione

Con riguardo specifico ai “reports post adottivi”, la risoluzione n. 77/E del 2004 aveva escluso la deducibilità delle spese sostenute per relazioni e incontri successivi al provvedimento di adozione o alla pronuncia del Tribunale per i minorenni. Secondo quel chiarimento, tali spese non erano considerate inerenti alla procedura in senso stretto, ma rappresentavano un onere connesso al generale dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, rispetto al quale l’ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.

Nuovo inquadramento delle verifiche post adozione

L’Agenzia osserva però che, nell’ambito dell’adozione internazionale, alcuni Paesi di origine dei minori richiedono, sulla base della loro normativa interna o di accordi bilaterali/protocolli d’intesa con lo Stato italiano, relazioni periodiche sulle condizioni del minore e sul suo inserimento nella nuova famiglia anche dopo l’acquisizione dello status di genitore.

Da tali accordi deriva l’obbligo di trasmettere, per il tramite degli enti autorizzati o delle autorità centrali, informazioni sull’inserimento del minore nel nuovo contesto familiare e sociale, secondo scadenze periodiche stabilite negli accordi stessi. Per adempiere a tale obbligo, gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti una dichiarazione con cui essi si impegnano, per tutto il periodo previsto dall’accordo internazionale, a fornire le informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni.

Conclusione dell’Agenzia

Alla luce di quanto sopra, e in coerenza con le circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, la risoluzione precisa che le spese relative alle verifiche post adozione sono deducibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR solo se, sulla base dell’accordo con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi sono tenuti a consentire tali verifiche. In questa ipotesi, infatti, esse costituiscono adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione.

Esito pratico

In sintesi:

  • le spese post adottive non sono automaticamente deducibili in ogni caso;
  • sono deducibili soltanto quando le verifiche post adozione siano previste da un accordo con il Paese di origine del minore e costituiscano un obbligo connesso alla procedura di adozione internazionale;
  • resta fermo che la deduzione riguarda il 50 per cento delle spese sostenute, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa richiamata.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni forniti siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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