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Risoluzione

Risoluzione n. 83 del 27/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 6905 e 6906 per compensare tramite F24 il credito d’imposta per investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e nelle zone economiche speciali. Indica che il modello F24 va trasmesso solo per via telematica, specifica la sezione e le colonne da compilare e richiama le regole sulla comunicazione preventiva e sull’utilizzo del credito in compensazione.

Istituzione codici tributo per crediti d’imposta investimenti sisma Centro Italia e ZES

Istituzione dei codici tributo per crediti d’imposta sisma Centro Italia e ZES

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di due agevolazioni fiscali: il credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016 e il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES). Il documento chiarisce anche le modalità operative di compilazione del modello F24 e i presupposti normativi dell’agevolazione.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama due discipline agevolative distinte ma accomunate dalla possibilità di fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, applicabile in quanto compatibile.

  • L’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso il credito d’imposta alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  • L’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, riconosce alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano programmi di attività economiche imprenditoriali o investimenti incrementali nelle ZES la possibilità di beneficiare di agevolazioni, incluso il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Modalità di accesso al credito

La risoluzione ricorda che, per entrambe le agevolazioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto compatibili. In base a tali disposizioni:

  • i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia;
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • l’utilizzo decorre dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
  • non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

È inoltre richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta.

Codici tributo istituiti

Per consentire l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6905: “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;
  • 6906: “Credito d’imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.

Compilazione e presentazione del modello F24

La risoluzione precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ossia Entratel o Fisconline; in caso contrario l’operazione di versamento è rifiutata.

In sede di compilazione:

  • i codici tributo vanno indicati nella sezione Erario;
  • devono essere riportati nella colonna importi a credito compensati per l’utilizzo in compensazione;
  • nei casi di riversamento dell’agevolazione, vanno indicati nella colonna importi a debito versati;
  • il campo anno di riferimento deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato AAAA.

Contenuto sostanziale dell’intervento

L’intervento non introduce nuove regole sostanziali sull’agevolazione, ma disciplina esclusivamente l’aspetto operativo della sua fruizione in compensazione. Il documento rende quindi possibile l’uso del credito d’imposta tramite F24, individuando i codici necessari e le istruzioni di compilazione per i contribuenti che rientrano nelle fattispecie agevolate previste dalla normativa richiamata.

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