Cassazione Civile, Ordinanza n. 19330/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di sfratto per finita locazione relativa a una quota del 50% di un capannone commerciale e di altri beni catastalmente individuati, concessi in godimento con contratto del 28 febbraio 1998, tacitamente rinnovabile annualmente. Il locatore deduceva di avere validamente comunicato disdetta e che, alla scadenza del 28 febbraio/1 marzo 2016, la conduttrice non aveva rilasciato l'immobile. La società conduttrice opponeva che il bene era detenuto in base a un diverso contratto verbale di locazione commerciale e che una parte dell'immobile era destinata a uso abitativo/pertinenziale per la famiglia del rappresentante legale. In appello interveniva una terza persona, moglie del rappresentante della società, sostenendo di essere titolare di un autonomo diritto personale di godimento su una porzione dell'immobile in forza di comodato verbale e chiedendo l'accertamento che tale bene non era detenuto dalla società né in forza del contratto di locazione, né per altro titolo, con conseguente insussistenza del diritto del locatore a chiederne il rilascio. Il ricorso per cassazione, proposto congiuntamente dalla società e dall'interveniente, deduceva un unico motivo di nullità della sentenza per illogicità manifesta e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando il mancato accoglimento delle istanze istruttorie e l'omessa ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, ritenute decisive e rilevanti, con richiamo agli artt. 230, 244 e 253 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che i ricorrenti erano assistiti dal medesimo difensore pur essendo portatori di interessi confliggenti, poiché la società e l'interveniente prospettavano posizioni sostanziali tra loro incompatibili; ciò rendeva inammissibile l'impugnazione proposta con un unico procuratore. La Corte ha inoltre ritenuto il motivo comunque inammissibile nel merito: da un lato per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito, non essendo state indicate le ragioni di fatto della decisione di primo grado né le differenze rispetto alla sentenza d'appello; dall'altro perché la censura, pur formalmente incardinata nel vizio di motivazione, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle scelte discrezionali del giudice di merito, operazione non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale"; non consente una nuova valutazione del merito né il confronto diretto con le risultanze istruttorie per sindacare la sufficienza della motivazione.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso è precluso se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e le differenze rispetto a quelle della sentenza d'appello.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato come disciplina sostanzialmente riprodotta dalla regola della doppia conforme, con la medesima preclusione al sindacato di fatto in cassazione.
art. 132, commi 2 e 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; la sua violazione sussiste solo nei casi estremi di assenza o radicale incomprensibilità della motivazione.
art. 230 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulle prove, ma la Corte non vi riconosce un vizio processuale decisivo, poiché la doglianza resta nei limiti del merito.
art. 244 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale; la Corte osserva che la mancata ammissione delle prove, se frutto di valutazione di rilevanza, è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione del diritto alla prova in ipotesi specifiche.
art. 253 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri articoli sulle prove, senza che ne derivi nel caso concreto una violazione idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
art. 24 Cost.
Il diritto alla prova è collegato al diritto di difesa e al giusto processo, ma la sua lesione è sindacabile in cassazione solo quando il giudice abbia negato illegittimamente il mezzo istruttorio per preclusioni inesistenti o per inammissibilità apodittica.
art. 111 Cost.
È richiamato anche come presidio del giusto processo e del dovere di motivazione nei limiti costituzionali.
art. 6, § 1, CEDU
Il diritto alla prova viene ricondotto al canone del giusto processo, ma la violazione rileva solo nei casi in cui il diniego istruttorio si traduca in lesione concreta del diritto di difesa.
art. 156 c.p.c.
La violazione del divieto di difesa congiunta di parti in conflitto non è sanabile per raggiungimento dello scopo, poiché il comportamento vietato coincide con lo scopo stesso impedito dalla norma.
art. 101 c.p.c.
Non è necessario il previo contraddittorio sulla rilevazione officiosa dell'inammissibilità per conflitto di interessi tra ricorrenti assistiti dal medesimo difensore, trattandosi di questione di puro diritto.
art. 384, comma 3, c.p.c.
La Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità per conflitto di interessi senza previa interlocuzione con le parti, trattandosi di questione giuridica.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato nel procedimento accelerato seguito dalla Corte, che ha poi definito il giudizio in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato in relazione alla trattazione camerale e all'istanza dei ricorrenti di definizione del giudizio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ritiene applicabile la condanna d'ufficio per responsabilità aggravata, ravvisando una condotta almeno colposa grave nella proposizione del ricorso in palese conflitto di interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è sindacabile solo nei casi di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è consentito trasformarlo in un riesame del merito o delle risultanze istruttorie.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sui fatti decisivi, il ricorrente che deduca un vizio di motivazione o di ricostruzione del fatto deve indicare specificamente dove le due motivazioni divergano; in difetto, il motivo è precluso.
- Il diniego di mezzi istruttori è denunciabile per violazione del diritto alla prova solo se il giudice abbia applicato preclusioni inesistenti o abbia dichiarato l'inammissibilità senza valutare la rilevanza della prova rispetto al thema decidendum; se invece il diniego è frutto di una valutazione di irrilevanza, la censura riguarda il merito e non è scrutinabile nei limiti della legittimità.
- È inammissibile l'impugnazione proposta da più parti con il medesimo difensore quando tra esse vi sia un conflitto di interessi, anche solo potenziale, poiché la violazione incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio e può essere rilevata d'ufficio.
- La violazione del divieto di assistenza congiunta di parti in conflitto non è sanabile per raggiungimento dello scopo, perché lo scopo conseguito è proprio quello vietato dalla norma.
- In caso di ricorso inammissibile o definito in conformità a proposta accelerata, la Corte può applicare d'ufficio la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ove ravvisi una condotta processuale gravemente colposa, oltre al contributo unificato aggiuntivo dovuto per legge.
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