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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20648 - Corte di Cassazione

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - Mera adesione acritica alla tesi di parte senza la sua enunciazione in sentenza - Motivazione solo apparente - "Error in procedendo" ex art. 360 n. 4, c.p.c. - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato i ruoli e le cartelle di pagamento relative a IRPEF, ILOR, IVA, interessi e sanzioni per gli anni d'imposta 1985-1988, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle. In Cassazione ha denunciato il difetto assoluto di motivazione della sentenza della CTR, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitandosi a richiamarne integralmente i rilievi, senza esporre né il contenuto della tesi dell'Ufficio né le ragioni della sua condivisione e senza confrontarsi con le contestazioni del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, qualificandolo come denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche se il ricorrente aveva indicato il n. 5. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dei debiti tributari, ma è stato imposto un nuovo esame con motivazione effettiva e verificabile.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione costituisce un error in procedendo deducibile con ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. Non è indispensabile indicare esattamente il numero del motivo, se il contenuto della censura identifica chiaramente il vizio denunciato.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La sentenza deve rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. La mera adesione acritica alla tesi di una parte, senza esporne il contenuto e senza spiegare perché essa sia preferibile a quella avversaria, integra motivazione apparente e determina la nullità della sentenza.

  • Art. 111 Cost.

    ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato

    L'obbligo costituzionale di motivazione richiede una giustificazione effettiva della decisione, non una formula di stile o un rinvio generico agli atti di parte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei fatti rilevanti, le motivazioni e il dispositivo. Il rinvio generico all'atto di appello non soddisfa tale obbligo quando impedisce di comprendere la ratio decidendi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    La disposizione disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui i ruoli e le cartelle di pagamento, consentendo al contribuente di contestarne i vizi propri e, nei casi ammessi, la mancata notificazione.

Massime di principio

  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita a richiamare o condividere l'atto di una parte senza riportarne almeno sinteticamente il contenuto e senza spiegare le ragioni della decisione.
  • Il giudice può motivare per relationem, ma il rinvio deve essere specifico, comprensibile e accompagnato dall'indicazione delle ragioni per cui la tesi richiamata prevale sulle argomentazioni avversarie.
  • La motivazione deve consentire alle parti e al giudice dell'impugnazione di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione e di verificarne la correttezza.
  • Una formula generica, astratta e applicabile a qualunque controversia non è sufficiente se non è collegata ai fatti, alle prove e alle questioni concretamente dedotte.
  • Se la Cassazione rileva la nullità per motivazione apparente, normalmente cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito, senza decidere necessariamente il merito della controversia.
  • Nella redazione di un ricorso per cassazione conta il contenuto sostanziale della censura: un'errata indicazione numerica del motivo non è decisiva se il vizio denunciato è chiaramente individuabile.

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