Sentenza del 22/02/2017 n. 1548 - Comm. Trib. Prov. Milano
NORMA ANTIELUSIVA - Società di comodo - Test di operatività - Reddito presunto - Disapplicazione - Prova contraria - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova fornita dalla società è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive che impedivano il conseguimento dei ricavi minimi previsti dal test di operatività. Di conseguenza, è stata riconosciuta la possibilità di disapplicare la presunzione di reddito prevista dalla disciplina sulle società di comodo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994, recante la disciplina antielusiva delle cosiddette società di comodo. La società non aveva superato il test di operatività, poiché i ricavi effettivamente conseguiti risultavano inferiori a quelli minimi presunti dalla legge. Essa chiedeva la disapplicazione della norma, sostenendo che l'unico ricavo, costituito dal canone di affitto dell'azienda, era condizionato dalla difficoltà oggettiva di trovare affittuari disposti a pagare un canone adeguato, in ragione della specificità dell'attività degli ambulatori medici e della sfavorevole congiuntura economica.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
La norma ha finalità antielusive e introduce una presunzione legale relativa di non operatività e di reddito minimo per le società che conseguono ricavi inferiori alle soglie determinate dalla legge. La presunzione può essere superata mediante la dimostrazione di situazioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi presunti.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività non determina automaticamente l'imposizione del reddito presunto in modo insuperabile: la società può fornire prova contraria.
- La prova contraria deve riguardare circostanze oggettive, concrete e documentabili, indipendenti dalla mera volontà della società o da scelte gestionali non adeguatamente giustificate.
- La difficoltà di conseguire i ricavi minimi può essere riconosciuta quando dipende dalla specificità dell'attività esercitata, dalla limitata platea di potenziali contraenti e da condizioni economiche sfavorevoli.
- In caso di richiesta di disapplicazione, è opportuno documentare le iniziative intraprese per ottenere ricavi congrui, le condizioni di mercato, le trattative o i tentativi di locazione e le ragioni per cui il canone effettivamente percepito non poteva essere aumentato.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta impossibilità di raggiungere i ricavi presunti nel periodo d'imposta, non sulla sola astratta capacità del bene o dell'impresa di produrre reddito.
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