Sentenza n. 1459/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione d’ illegittimità - previa tutela cautelare - del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 10 settembre 2025 per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana sulla richiesta di ottenere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, proponendo altresì domanda cautelare. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; l'interessato ha preso atto della convocazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva soddisfatto la pretesa sostanziale azionata mediante la convocazione del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate. È stato disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. La sentenza ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla e disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva della pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal positivo riscontro dell'amministrazione alla richiesta del ricorrente, le spese possono essere compensate; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente quando il termine entro cui l'amministrazione ha soddisfatto la richiesta è ritenuto ragionevole.
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