Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1533/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati unificati di danneggiamento (capo 2, art. 635 c.p.) e di altro danneggiamento (capo 3, art. 424 c.p.). Due motivi: 1) deduzione del difetto della condizione di procedibilità (querela) a seguito della modificazione normativa operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che ha reso il delitto di cui all'art. 635 c.p. perseguibile a querela; il ricorrente rileva che la persona offesa aveva manifestato in udienza la volontà di non punire, quindi la querela mancherebbe; 2) dedotta violazione dell'art. 545-bis c.p.p. (nuova possibilità di applicazione della pena sostitutiva) e richiesta di rinvio per valutare l'applicabilità delle pene sostitutive sulla pena detentiva inflitta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 2 (danneggiamento aggravato, art. 635 c.p.), perché, per effetto delle modifiche normative intervenute, quel delitto è divenuto procedibile a querela e la condizione di procedibilità è venuta meno (la persona offesa aveva espresso la volontà di non punire). Di conseguenza è stata eliminata la pena relativa a quel reato (due mesi di reclusione, frazione di aumento). La pena complessiva è stata rideterminata per il restante reato (capo 3) in dieci mesi di reclusione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la possibilità di ottenere l'applicazione di pene sostitutive, ove più favorevole, debba essere esercitata con istanza al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza nei termini e modi previsti dall'art. 95 d.lgs. n.150/2022; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità

    La Corte ha applicato la nuova disposizione ritenendo che il delitto di danneggiamento contestato, commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, sia divenuto procedibile a querela; pertanto, in assenza di querela, l'azione penale non può proseguire.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 85 (disposizioni transitorie)

    1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. ... 2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter ... si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela...

    La Corte ha ritenuto che il comma 1 operi per i reati commessi prima dell'entrata in vigore e che, ove la querela non sia stata proposta entro i termini previsti, l'azione penale non può proseguire. Inoltre è stata ribadita la portata delle modifiche transitorie che limitano il dovere del giudice di informare la persona offesa (originario comma 2 abrogato e sostituito).

  • Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione del d.l. 31/10/2022, n.162)

    Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 5-bis): sostituzione del comma 2 e aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter, con disciplina del termine di 20 giorni per l'acquisizione della querela e della sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.

    La legge di conversione ha precisato e integrato le disposizioni transitorie (art.85), imponendo termini rigorosi per l'acquisizione della querela e prevedendo effetti sulla efficacia delle misure cautelari: ciò è stato richiamato per sostenere l'applicabilità della nuova disciplina.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di cognizione di applicare pene sostitutive più favorevoli alla pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che, per i procedimenti già in Cassazione, la possibilità di ottenere l'applicazione di pene sostitutive segua le regole transitorie (art.95) e debba essere esperita davanti al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza nei termini previsti.

  • art. 95 d.lgs. n.150/2022 (norme transitorie relative al Capo III della legge n.689/1981)

    La Corte ha richiamato il comma che stabilisce l'applicabilità, ai procedimenti pendenti in primo o secondo grado, delle norme più favorevoli e la specifica disciplina per i procedimenti pendenti in Cassazione: chi è condannato potrà proporre istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità per richiedere pene sostitutive.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di provvedere direttamente all'eliminazione della pena relativa al reato annullato senza rinvio.

Massime di principio

  • Se una fattispecie è stata resa perseguibile a querela da una modifica normativa sopravvenuta (d.lgs. n.150/2022) e il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore, il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; in mancanza di querela nei termini l'azione penale non può proseguire.
  • Quando la persona offesa, in sede di dibattimento, manifesta la volontà di non punire e il reato è divenuto procedibile a querela, la condizione di procedibilità si considera venuta meno e la relativa azione penale va estinta (annullamento senza rinvio possibile se non servono accertamenti ulteriori).
  • Le modifiche transitorie (art.85 d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche) hanno limitato il precedente obbligo del giudice di informare la persona offesa nei procedimenti già in corso: per i reati divenuti a querela, il termine decorre comunque dalla data di entrata in vigore se la vittima era a conoscenza del fatto.
  • Le misure cautelari personali possono perdere efficacia se, entro i termini previsti dalle norme transitorie, l'autorità giudiziaria non acquisisce la querela, per cui è necessario verificare l'effetto delle modifiche anche sulle misure in corso.
  • La possibilità di ottenere l'applicazione di pene sostitutive introdotta dall'art.545-bis c.p.p. può, se più favorevole, trovare applicazione ai procedimenti pendenti secondo le regole transitorie: per i procedimenti in Cassazione la richiesta si propone al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza nei termini previsti (domanda entro 30 giorni), non attraverso rinvio automatico in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.