Ordinanza n. 2764/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: - l’avviso pubblico del 14.2.2025 per l’“affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative” nonché tutti gli atti della procedura, ivi inclusi le schede tecniche descrittive di ciascun bene demaniale, lo schema per la domanda di partecipazione e il modello di dichiarazione, lo schema per il modello di offerta economica, lo schema di concessione; - la determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486, di indizione del menzionato avviso pubblico; - le deliberazioni della Giunta capitolina n. 136 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e atti connessi per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale, nonché gli indirizzi e criteri generali e la relativa integrazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistiche e ricreative, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura, le schede tecniche dei beni, gli schemi della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni, dell’offerta economica e della concessione, nonché le deliberazioni della Giunta capitolina recanti indirizzi e criteri per la valorizzazione del litorale e la loro successiva integrazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a richiamare la natura dell’avviso, i vizi prospettati nel ricorso introduttivo e i successivi sviluppi della procedura.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Considerata la natura dell’avviso impugnato, i vizi dedotti e il successivo inserimento di operatori nelle graduatorie relative a tutti i lotti delle tipologie A, B e C, ha qualificato tali operatori come controinteressati sopravvenuti e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Ha assegnato alla ricorrente termine sino al 26 febbraio 2026 per notificare il ricorso introduttivo e sino al 10 marzo 2026 per depositare le prove delle notifiche. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di una procedura selettiva o concessoria, emergono operatori inseriti nelle graduatorie dei lotti interessati, tali soggetti possono assumere la qualità di controinteressati sopravvenuti e il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima della decisione di merito.
- L’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita dalla parte ricorrente entro il termine assegnato dal giudice, con successivo deposito della prova delle notifiche; la causa viene trattata all’udienza fissata dopo il completamento dell’adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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