Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31484/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva assolto Andrea Mantini per il reato di furto pluriaggravato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il PG ha dedotto violazione di legge sostenendo che il Tribunale ha applicato l'esimente di cui all'art. 131-bis nonostante la sussistenza del reato di furto con aggravanti (artt. 624, 625, nn. 2 e 7 c.p.) che, essendo aggravanti ad efficacia speciale, comportano una pena detentiva con massimo superiore a cinque anni, rendendo quindi inapplicabile la causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che le aggravanti speciali previste dall'art. 625 c.p. vanno considerate ai fini del calcolo della pena massima e, poiché nel caso concreto la pena detentiva massima supera i cinque anni, l'art. 131-bis non poteva trovare applicazione. Di conseguenza la sentenza del Tribunale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p. per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'esclusione della punibilità per i fatti di particolare tenuità trova applicazione ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

    La Corte interpreta la norma come limitativa: l'esimente si applica solo quando la pena detentiva massima prevista per il reato, considerata nella sua configurazione comprensiva di aggravanti (anche speciali), non supera i cinque anni.

  • art. 624 cod. pen.

    Articolo che configura il reato di furto; utilizzato in combinazione con le aggravanti per determinare la pena ed escludere l'applicabilità di art. 131-bis quando la pena massima supera i cinque anni.

  • art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Le aggravanti indicate sono state ritenute sussistenti e, trattandosi di circostanze ad effetto speciale, contribuiscono ad innalzare la pena detentiva massima oltre il limite di cinque anni.

  • ultimo comma art. 625 cod. pen.

    La concorrenza di due o più delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo comporta una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione.

    La Corte ha evidenziato che la presenza congiunta di più aggravanti speciali determina una forbice di pena il cui massimo (dieci anni) eccede il limite per l'applicazione dell'art. 131-bis.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione per il prosieguo del procedimento.

Massime di principio

  • L'esimente di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è applicabile solo se la pena detentiva massima prevista per il reato non supera i cinque anni, considerando tutte le aggravanti rilevanti, comprese quelle ad efficacia speciale.
  • Se il giudice di merito riconosce aggravanti che aumentano la pena massima oltre il limite previsto da art. 131-bis, non può applicare la causa di non punibilità; un'applicazione in tal senso è motivo di annullamento in Cassazione.
  • Le aggravanti ad effetto speciale (quelle che incidono direttamente sulla determinazione della pena) devono essere valutate fin da subito ai fini del computo della pena massima rilevante per l'accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità.
  • In casi di contestazione sulla rilevanza o sulla qualificazione delle aggravanti, la difesa può provare o argomentare l'inesistenza o l'irrilevanza di tali circostanze per rendere possibile l'applicazione di istituti attenuanti; il pubblico ministero, viceversa, deve documentare la sussistenza delle aggravanti se vuole escludere l'applicabilità di art. 131-bis.
  • Se la Cassazione accerta l'erronea applicazione della legge penale, può annullare la sentenza e rinviare gli atti alla Corte d'appello per nuovo giudizio o per rettifiche procedurali, secondo quanto previsto dall'art. 569 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.