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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-622/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2020. — AR contro Cooper International Spirits LLC e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 10, paragrafo 1, primo comma – Articolo 12, paragrafo 1 – Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo – Diritto, per il titolare del marchio, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile durante il periodo anteriore alla data di decorrenza della decadenza. — Causa C-622/18

Giurisprudenza europea62018CJ0622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la decadenza di un marchio per mancato uso non esclude automaticamente la possibilità di agire per i danni derivanti da atti di contraffazione commessi prima della data di decorrenza della decadenza. Poiché la direttiva 2008/95 lascia agli Stati membri un margine nel determinare gli effetti della decadenza, la disciplina nazionale può consentire tale tutela risarcitoria. Ai fini della quantificazione del danno, però, il mancato sfruttamento del marchio resta un fattore da considerare.

Marchio decaduto per mancato uso: se il titolare possa comunque chiedere il risarcimento per atti di contraffazione commessi da terzi prima della data di decorrenza della decadenza

La questione giuridica

Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10, paragrafo 1, primo comma, e 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio decaduto per mancato uso, alla scadenza del periodo quinquennale successivo alla registrazione, conservi il diritto di ottenere il risarcimento del danno per l’uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili idonei a creare confusione.

Principio di diritto

La direttiva 2008/95 non armonizza gli effetti della decadenza del marchio in modo da escludere la tutela risarcitoria per fatti anteriori alla decadenza: spetta agli Stati membri consentire che il titolare di un marchio decaduto per mancato uso possa chiedere il risarcimento dei danni subiti per l’uso, prima della data di decadenza, di un segno identico o simile idoneo a creare confusione. Il mancato uso del marchio non impedisce di per sé il risarcimento, ma costituisce un elemento rilevante per valutare l’esistenza e l’ampiezza del danno, secondo l’articolo 13 della direttiva 2004/48.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 11, paragrafo 3, direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2008/95/CE
  • Considerando 6 direttiva 2008/95/CE
  • Considerando 9 direttiva 2008/95/CE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2004/48/CE
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 9, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 15, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 55, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009

Marchio decaduto per mancato uso e azione risarcitoria per fatti anteriori alla decadenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) in materia di marchi d’impresa e, in particolare, il rapporto tra decadenza per mancato uso e risarcimento del danno da contraffazione. Il caso verte sul marchio semifigurativo SAINT GERMAIN e sull’uso, da parte di terzi, del segno "St-Germain" per un liquore.

Fatti e procedimento principale

Il titolare del marchio aveva registrato il segno nel 2006, ma non lo aveva mai sfruttato effettivamente. Nel 2012 aveva avviato un’azione per contraffazione contro tre società, limitandola al periodo anteriore alla decadenza poi dichiarata da un diverso giudice francese, con effetti dal 13 maggio 2011. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, in sostanza, che l’assenza di uso effettivo del marchio impedisse di lamentare la lesione della sua funzione essenziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva se, alla luce degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10 e 12 della direttiva 2008/95, il titolare di un marchio decaduto per mancato uso potesse comunque ottenere il risarcimento per l’uso, da parte di terzi, di un segno simile compiuto prima della data di decorrenza della decadenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 2008/95, in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10, paragrafo 1, primo comma, 11, paragrafo 3, e 12, paragrafo 1;
  • i considerando 6 e 9 della direttiva, che evidenziano rispettivamente il margine degli Stati membri sugli effetti della decadenza e l’obiettivo di imporre l’uso effettivo dei marchi;
  • la direttiva 2004/48, articolo 13, paragrafo 1, sulla quantificazione del risarcimento;
  • il regolamento (CE) n. 207/2009, richiamato per analogia, in particolare gli articoli 9, 15, 51 e 55.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, secondo la giurisprudenza già formatasi sul regolamento n. 207/2009, durante il periodo di grazia quinquennale successivo alla registrazione il titolare può esercitare il diritto esclusivo senza dover dimostrare l’uso effettivo, valutando la tutela in base ai prodotti e servizi indicati nella registrazione e non all’uso concretamente effettuato.

La Corte estende per analogia tale impostazione alla direttiva 2008/95, poiché le disposizioni corrispondenti sono sostanzialmente identiche. Tuttavia, evidenzia che il caso di specie si distingue perché la decadenza era già stata dichiarata: occorre dunque stabilire se tale decadenza impedisca di far valere, dopo il suo verificarsi, violazioni commesse prima della data di decadenza.

Sul punto, la Corte valorizza il considerando 6 della direttiva 2008/95, dal quale emerge che gli Stati membri mantengono la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o nullità dei marchi, nonché l’articolo 11, paragrafo 3, che lascia agli Stati membri la scelta di impedire o meno che un marchio decaduto sia invocato in una procedura per contraffazione. Ne consegue che la direttiva non impone una regola uniforme che escluda il risarcimento per fatti anteriori alla decadenza.

Nel caso francese, la normativa interna prevede che la decadenza produca effetti dalla scadenza del termine quinquennale; la Corte rileva che nulla indica che il legislatore francese avesse fatto uso della facoltà di escludere l’azione fondata sul marchio decaduto. Pertanto, secondo la Corte, l’ordinamento nazionale può consentire che il titolare chieda il risarcimento per i fatti di contraffazione commessi durante il periodo in cui il marchio era ancora formalmente efficace.

Infine, la Corte precisa che la determinazione del danno rientra nella direttiva 2004/48, articolo 13, e deve essere adeguata al pregiudizio effettivo subito. Il mancato uso del marchio non impedisce in sé il risarcimento, ma costituisce un elemento importante da considerare per valutare l’esistenza e l’entità del danno e, quindi, l’ammontare dell’indennizzo.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10, paragrafo 1, primo comma, e 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95, letti alla luce del considerando 6, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire al titolare di un marchio decaduto per mancato uso di ottenere il risarcimento del danno subito per l’uso, anteriormente alla data di decadenza, di un segno simile idoneo a creare confusione.

Implicazioni pratiche

Per la pratica professionale, la sentenza conferma che la decadenza per mancato uso non azzera automaticamente le pretese risarcitorie per il passato. Tuttavia, il titolare che non abbia mai sfruttato il marchio potrà incontrare maggiori difficoltà nella prova e nella quantificazione del danno, poiché l’assenza di uso incide sulla valutazione concreta del pregiudizio effettivamente subito.

Come è indicizzato

Materiemarchi d'impresacontraffazione di marchiodecadenza per mancato usorisarcimento del dannoravvicinamento delle legislazioni

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