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Sentenza

Sentenza n. 1932/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 04.02.2022, del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania” – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale, notificato il 07 del mese di febbraio alle ore 10.20, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti dell'App. Sc. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; - Dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato in data 07/02/2022; - dell'invito a produrre la documentazione vaccinale, contenuto nella nota n. -OMISSIS- del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania” – Ufficio Comando – Sezione Logistica, notificata il 4 gennaio 2022, e nella successiva nota n.-OMISSIS- dell'11.01.2022 del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania” – Ufficio Comando – Sezione Logistica, notificata il 14 gennaio 2022; - Della circolare n. -OMISSIS-, allegato “M”, in data 9 dicembre 2021, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Antinfortunistica e Ambiente; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202201808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, unitamente all'accertamento dell'inadempimento, agli inviti a produrre la documentazione vaccinale e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione militare ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Ha dedotto: l'illegittimità dell'obbligo vaccinale generalizzato per le categorie individuate dalla legge, senza distinzione in base alle mansioni concretamente svolte e ai contatti con il pubblico; l'illegittimità della mancata previsione della possibilità di utilizzare tamponi periodici in alternativa alla vaccinazione; la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della sospensione cautelare dei militari sottoposti a procedimento penale o a misura cautelare, che consente la corresponsione di una parte degli assegni; l'irragionevole e sproporzionato sacrificio del diritto al lavoro e alla retribuzione, anche sotto il profilo della mancata corresponsione di un assegno alimentare; il contrasto con l'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, sostenendo che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione avrebbe costituito un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione alla sperimentazione clinica dei vaccini. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e il risarcimento dei danni. Dopo una iniziale tutela cautelare monocratica, il giudizio era stato sospeso in attesa delle decisioni della Corte costituzionale; il ricorrente ha successivamente chiesto una nuova sospensione in relazione a un rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarando anzitutto manifestamente inammissibile la parte diretta contro norme di legge direttamente impugnate, ma esaminando nel merito le censure rivolte agli atti amministrativi. Ha respinto l'istanza di sospensione impropria, rilevando che nel ricorso introduttivo non era stata dedotta la violazione della direttiva 2000/78/CE, oggetto della questione sottoposta dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia, bensì soltanto il contrasto con il regolamento UE n. 536/2014; pertanto, l'eventuale pronuncia europea non sarebbe stata rilevante per il giudizio. Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e amministrativa secondo cui l'obbligo vaccinale, anche per il personale militare, costituisce un ragionevole e non sproporzionato bilanciamento tra autodeterminazione individuale, diritto alla salute e interesse collettivo, in considerazione dei compiti di difesa e sicurezza pubblica, delle attività a contatto con terzi e della necessità di assicurare funzioni essenziali e non interrompibili. Ha rilevato inoltre che l'affermazione del ricorrente circa lo svolgimento di mansioni caratterizzate da contatti sporadici era apodittica e non dimostrata. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata previsione del tampone alternativo, poiché la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la scelta legislativa di imporre la vaccinazione invece dei soli test diagnostici. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata ritenuta coerente con la temporanea impossibilità di svolgere mansioni in condizioni di sicurezza e con il principio di corrispettività, nonché con gli obblighi di sicurezza del datore e del lavoratore. Non sussiste disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari per procedimenti penali o disciplinari: queste ultime hanno natura provvisoria e sono funzionali alla definizione di procedimenti diretti ad accertare responsabilità ancora non definite, mentre la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale consegue alla scelta del lavoratore di non adempiere a una condizione di sicurezza della prestazione. Per la stessa ragione, non è dovuto l'assegno alimentare. Il giudice ha poi escluso che i vaccini anti Covid-19 costituissero oggetto di sperimentazione clinica ai sensi del regolamento UE n. 536/2014, trattandosi di medicinali autorizzati all'immissione in commercio condizionata; ne ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 28, lett. h), e respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza della legittimità degli atti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021

    L'art. 4-ter, comma 3, è indicato quale base della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; il comma 1, lett. b), è censurato per l'obbligo vaccinale imposto alla categoria di appartenenza.

    La disciplina è stata ritenuta legittima anche per il personale militare: l'obbligo vaccinale può costituire requisito per lo svolgimento della prestazione e la sua inosservanza determina sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

  • art. 914 ss. d.lgs. n. 66/2010

    Il ricorrente richiama la disciplina della sospensione del militare sottoposto a procedimento penale o a misura cautelare, con corresponsione della metà degli assegni fissi e continuativi.

    La disciplina non costituisce parametro comparativo idoneo, poiché riguarda sospensioni cautelari provvisorie connesse a procedimenti diretti ad accertare responsabilità, diverse dalla sospensione conseguente all'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

  • art. 28, lett. h), regolamento UE n. 536/2014

    I soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica.

    La disposizione non è applicabile perché i vaccini anti Covid-19 oggetto della controversia non sono stati qualificati come prodotti in sperimentazione clinica, ma come medicinali autorizzati all'immissione in commercio condizionata.

  • regolamento UE n. 507/2006

    La sentenza richiama l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA).

    La CMA è un'autorizzazione all'immissione in commercio nella quale alcuni dati o passaggi sono posticipati, senza trasformare il medicinale autorizzato in un prodotto oggetto di sperimentazione clinica.

  • art. 2087 c.c.

    La vaccinazione è collegata all'obbligo di sicurezza del datore di lavoro.

    La sospensione del lavoratore non vaccinato è coerente con l'obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

  • artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008

    Gli artt. 18, 20 e 279 sono richiamati in relazione agli obblighi di sicurezza del datore e del lavoratore e agli obblighi di prevenzione e controllo.

    L'obbligo vaccinale è stato ricondotto al sistema degli obblighi di sicurezza sul lavoro e la mancata vaccinazione può determinare la temporanea impossibilità di svolgere mansioni esposte al rischio di contagio.

  • art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non fonda su di essa una specifica statuizione autonoma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione della causa all'udienza camerale indicata in epigrafe.

Massime di principio

  • L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a categorie di personale impegnate in funzioni di difesa, sicurezza pubblica o attività essenziali può applicarsi anche senza una differenziazione legislativa fondata sulle singole mansioni concretamente svolte, quando la categoria presenta complessivamente esigenze di tutela della collettività e di continuità delle funzioni; la contestazione della limitata esposizione individuale al contagio deve comunque essere specificamente dimostrata.
  • La scelta legislativa di imporre la vaccinazione anti SARS-CoV-2, anziché consentire al soggetto obbligato di optare per tamponi periodici, non è irragionevole o sproporzionata quando sia giustificata dai dati scientifici disponibili e dal perseguimento della riduzione della circolazione del virus e della tutela della salute collettiva.
  • L'inosservanza dell'obbligo vaccinale può comportare la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione, in quanto la vaccinazione costituisce condizione di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e la mancata prestazione determina il venir meno del sinallagma funzionale; non sussiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo di corrispondere un assegno alimentare.
  • La sospensione per mancata vaccinazione non è comparabile, ai fini della parità di trattamento, con la sospensione cautelare connessa a procedimenti penali o disciplinari: la prima consegue all'inadempimento di una condizione di sicurezza della prestazione, mentre la seconda è provvisoria e collegata all'accertamento di responsabilità non ancora definite.
  • L'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, relativo all'assenza di indebiti condizionamenti nella partecipazione a sperimentazioni cliniche, non si applica ai vaccini autorizzati all'immissione in commercio condizionata, poiché la CMA costituisce un'autorizzazione alla commercializzazione e non una sperimentazione clinica.
  • Un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è rilevante nel giudizio quando la questione di diritto dell'Unione oggetto del rinvio non sia stata dedotta nel ricorso introduttivo e non presenti quindi connessione con la domanda e con le censure devolute al giudice nazionale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEmergenza sanitariaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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