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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/261

Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell’abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938

Normativa europea32026R0261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro vincolante per eliminare progressivamente le importazioni di gas naturale russo nell’Unione e per preparare l’uscita dalle importazioni di petrolio russo. L’intervento si fonda su esigenze di sicurezza energetica, resilienza del mercato e tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione, alla luce dell’uso strumentale dell’energia da parte della Federazione russa. Il testo combina un divieto generale, esenzioni temporanee per contratti preesistenti, una procedura di autorizzazione preventiva, controlli anti-elusione, cooperazione amministrativa, sanzioni e piani nazionali di diversificazione. Modifica inoltre il regolamento (UE) 2017/1938 per rafforzare il monitoraggio dei rischi di approvvigionamento e degli obblighi informativi sugli importatori di gas russo.

Regolamento che introduce il divieto progressivo di importazione di gas naturale russo, predispone l’avvio dell’eliminazione graduale del petrolio russo e rafforza il monitoraggio delle dipendenze energetiche dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di gas naturale, sia via gasdotto sia sotto forma di GNL, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, nonché ai casi in cui il gas sia miscelato o sia stato prodotto/liquefatto in Russia secondo la nozione di "paese di produzione". Disciplina anche la preparazione dell’eliminazione graduale delle importazioni di petrolio russo tramite piani nazionali di diversificazione, con obblighi specifici per gli Stati membri che importano petrolio russo. Prevede inoltre obblighi di autorizzazione preventiva, monitoraggio, cooperazione tra autorità, scambio di informazioni e sanzioni; restano impregiudicate le misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare il divieto relativo al GNL. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; il divieto generale sul gas si applica dal 18 marzo 2026, mentre la procedura di autorizzazione preventiva si applica dal 18 febbraio 2026.

Regolamento (UE) 2026/261: abbandono graduale del gas naturale russo e preparazione dell’uscita dal petrolio russo

Il regolamento si colloca nel quadro REPowerEU e risponde alla constatazione che la Federazione russa ha strumentalizzato le forniture energetiche come leva politica, con effetti gravi sulla sicurezza dell’approvvigionamento, sui prezzi e sulla stabilità del mercato interno. L’obiettivo è eliminare le residue dipendenze dell’Unione dal gas russo e preparare una cessazione ordinata delle importazioni di petrolio russo, mediante un sistema di divieti, controlli preventivi, monitoraggio e coordinamento tra Stati membri e Commissione.

Contesto e ratio dell’intervento

I considerando richiamano l’invasione dell’Ucraina, la dichiarazione di Versailles e la strategia REPowerEU, sottolineando che i volumi residui di gas russo restano significativi e che è necessario un quadro giuridico vincolante per evitarne l’uso come arma economica. Il regolamento è presentato come coerente con l’azione esterna dell’Unione, con le eccezioni di sicurezza dell’OMC e con l’esigenza di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione.

Ambito materiale e definizioni rilevanti

Il testo distingue tra gas naturale allo stato gassoso, GNL e miscele, e definisce con precisione i contratti di fornitura a breve e a lungo termine, i quantitativi contrattuali e le diverse forme di flessibilità contrattuale. Centrale è la nozione di "paese di produzione": il gas è ricondotto al paese di estrazione, ma se estratto altrove e successivamente liquefatto o rigassificato in Russia, la Federazione russa è considerata paese di produzione. Questa impostazione è funzionale a impedire aggiramenti mediante trattamenti intermedi o triangolazioni commerciali.

Divieto progressivo di importazione di gas russo

L’articolo 3 introduce un divieto generale di importazione di gas via gasdotto e di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla stessa. Il divieto copre anche il GNL ottenuto da gas estratto in Russia e quello contenuto in miscele, salvo le esenzioni temporanee previste dall’articolo 4. Il divieto è concepito come misura direttamente applicabile e non dipendente da ulteriori valutazioni discrezionali degli Stati membri.

Regime transitorio per contratti preesistenti

L’articolo 4 consente una transizione calibrata per i contratti conclusi prima del 17 giugno 2025 e non modificati successivamente, con date diverse a seconda della tipologia contrattuale e della forma di approvvigionamento:

  • gas via gasdotto da contratti a breve termine: dal 17 giugno 2026;
  • GNL da contratti a breve termine: dal 25 aprile 2026;
  • GNL da contratti a lungo termine: dal 1o gennaio 2027;
  • gas via gasdotto da contratti a lungo termine: dal 30 settembre 2027.

Per uno Stato membro che rischi di non raggiungere l’obiettivo di riempimento degli stoccaggi per il 2027 ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione può confermare tale rischio con decisione di esecuzione entro il 15 settembre 2027; in tal caso, per quello Stato membro il divieto relativo al gas via gasdotto da contratti a lungo termine scatta dal 1o novembre 2027. Esiste inoltre una disciplina speciale per alcuni contratti a breve termine necessari a soddisfare contratti a lungo termine che servono paesi senza sbocco sul mare, qualora le rotte alternative siano insufficienti.

Le deroghe coprono solo alcune modifiche non sostanziali ai contratti e non possono comportare aumenti dei quantitativi contrattuali o delle tempistiche di consegna. Le variazioni di prezzo dovute a clausole di indicizzazione già previste non sono considerate modifiche rilevanti.

Autorizzazione preventiva e prova dell’origine

Per le importazioni beneficiarie di un’esenzione temporanea, l’articolo 5 impone una autorizzazione preventiva e una documentazione ampia. Gli importatori devono fornire dati sul contratto, i quantitativi, le parti, i punti di consegna, il luogo di liquefazione e il porto di primo carico per il GNL, nonché la documentazione sulle miscele e sulle eventuali modifiche contrattuali. Le informazioni devono essere presentate almeno un mese prima dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione.

Per il gas non russo, l’autorizzazione preventiva si applica salvo esenzione per i paesi produttori che esportano nell’Unione oltre 5 miliardi di metri cubi nel 2024 e che abbiano vietato il gas russo o non dispongano delle infrastrutture necessarie per importare GNL o gas via gasdotto. La Commissione elabora l’elenco dei paesi esentati, lo aggiorna e può revocare l’esenzione se emergono elusioni.

Anti-elusione, presunzioni e controlli doganali

Il regolamento contiene una disciplina molto articolata contro l’elusione. Per determinati punti di ingresso e tratte di transito si presume l’origine o l’esportazione russa del gas, salvo prova contraria. In particolare, il punto Strandzha 1 è oggetto di una presunzione specifica, superabile solo con prova inequivocabile del diverso paese di produzione entro termini molto stringenti. La Commissione può estendere il regime ad altri punti di interconnessione se mutano infrastrutture o modelli commerciali.

Per il transito da paese terzo a paese terzo e per lo stoccaggio doganale, il testo richiede comunicazioni preventive su paese di produzione, programmi di trasporto, volumi e contratti. Le autorità competenti e doganali devono verificare la coerenza dei dati e possono utilizzare prove tecniche, incluse informazioni satellitari o di localizzazione marittima.

Cooperazione amministrativa e monitoraggio continuo

Gli articoli 6 e 7 impongono una cooperazione strutturata tra autorità doganali, autorità competenti, autorità di regolazione, OLAF, EPPO, ACER e Commissione. L’autorità competente per l’autorizzazione è di regola quella doganale, salvo diversa designazione nazionale. Sono previsti scambi informativi periodici, monitoraggio dei volumi importati tramite paesi terzi, relazioni dell’ACER nel 2026 e nel 2027 e possibilità di condivisione di ulteriori informazioni da parte della Commissione per agevolare l’applicazione del regolamento.

Piani nazionali di diversificazione per gas e petrolio

Il regolamento richiede a ciascuno Stato membro un piano nazionale di diversificazione per il gas, da presentare entro il 1o marzo 2026, con indicazione delle misure, dei tempi, degli ostacoli e delle opzioni per interrompere tutte le importazioni di gas russo nei termini previsti. Il piano può includere misure di riduzione della domanda, efficienza energetica, elettrificazione, rinnovabili, biogas, biometano, idrogeno pulito, aggregazione della domanda e uso della piattaforma AggregateEU.

Per il petrolio, gli Stati membri che ancora importano greggio o prodotti petroliferi russi devono elaborare un piano analogo, sempre entro il 1o marzo 2026, per cessare le importazioni entro la fine del 2027. Il piano deve affrontare anche la trasparenza e la tracciabilità delle importazioni e le verifiche contro eventuali rietichettature. La Commissione può formulare raccomandazioni e i piani devono essere aggiornati conseguentemente.

Modifica del regolamento (UE) 2017/1938

L’articolo 11 integra il regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas con nuove definizioni di clausole take or pay e deliver or pay e con obblighi informativi specifici sui contratti relativi al gas russo. Dal 4 marzo 2026 devono essere forniti alla Commissione e alle autorità competenti dati contrattuali dettagliati, inclusi i testi rilevanti delle clausole, esclusi i prezzi. I terminali GNL devono inoltre comunicare i servizi prenotati da clienti russi o controllati da imprese russe.

L’articolo 17 viene riscritto per imporre alla Commissione un monitoraggio continuo dell’esposizione dell’Unione ai flussi di gas russo, la valutazione dei piani nazionali di diversificazione e la pubblicazione di una relazione annuale sui progressi degli Stati membri.

Sanzioni, riservatezza e misure di emergenza

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per le persone giuridiche il massimale deve essere almeno pari al 3,5 % del fatturato mondiale annuo, o a 40 milioni di EUR, o al 300 % del fatturato stimato dell’operazione; per le persone fisiche il minimo è 2,5 milioni di EUR. Le informazioni scambiate sono coperte da segreto professionale, salvo base legale o necessità processuale.

In caso di sviluppi improvvisi che minaccino gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento e previa emergenza dichiarata ai sensi del regolamento 2017/1938, la Commissione può sospendere temporaneamente il capo II, in tutto o in parte, in uno o più Stati membri, non oltre quattro settimane per volta e solo per contratti a breve termine, imponendo condizioni strette e riferendo al Parlamento e al Consiglio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 si applica dal 18 marzo 2026, mentre l’articolo 5 si applica dal 18 febbraio 2026. Resta fermo il divieto relativo al GNL già previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, che opera autonomamente rispetto al nuovo regime.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce un quadro per ridurre l’esposizione dell’Unione ai rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas naturale con la Federazione russa e per predisporre l’eliminazione graduale delle importazioni di petrolio russo. Il regolamento stabilisce: (i) un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa; (ii) norme di attuazione e monitoraggio del divieto, nonché regole per l’uscita dal petrolio russo; (iii) disposizioni per valutare meglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, gas naturale, GNL, gas naturale allo stato gassoso, miscele, contratti di fornitura a lungo e a breve termine, paese senza sbocco sul mare, importazione ai fini doganali, importatore, autorità doganale, autorità competente per l’autorizzazione, autorità competenti nazionali, punto di interconnessione, punto di consegna, quantitativi contrattuali e relative categorie di flessibilità, petrolio, nonché il concetto di "paese di produzione". Quest’ultimo coincide con il paese di estrazione, salvo che il gas estratto altrove sia successivamente liquefatto o rigassificato in Russia, caso in cui la Federazione russa è considerata paese di produzione.

Divieto generale di importazione di gas russo

L’articolo 3 vieta l’importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla stessa, salvo esenzioni temporanee. Vietata anche l’importazione di GNL originario della Federazione russa, esportato direttamente o indirettamente dalla stessa, o ottenuto da gas naturale estratto in Russia; il divieto si applica anche al GNL contenuto in miscele, quando la quota russa sia rilevante ai sensi del regolamento.

Esenzioni temporanee per contratti in essere e relative date

L’articolo 4 introduce deroghe temporanee per i contratti conclusi prima del 17 giugno 2025 e non modificati successivamente, salvo modifiche ammesse. Per il gas via gasdotto da contratti a breve termine il divieto si applica dal 17 giugno 2026; per il GNL da contratti a breve termine dal 25 aprile 2026; per il gas via gasdotto da contratti a lungo termine dal 30 settembre 2027, con possibile slittamento al 1o novembre 2027 in caso di decisione di esecuzione della Commissione relativa al rischio di mancato raggiungimento dell’obiettivo di riempimento degli stoccaggi per il 2027 in uno Stato membro; per il GNL da contratti a lungo termine dal 1o gennaio 2027. Esiste inoltre una disciplina speciale per i contratti a breve termine destinati a rifornire paesi senza sbocco sul mare collegati a contratti a lungo termine preesistenti, per i quali il divieto opera dal 30 settembre 2027, o dal 1o novembre 2027 se adottata la decisione della Commissione. Le esenzioni valgono anche per talune modifiche non sostanziali (riduzione quantitativi, riduzione prezzi e diritti, clausole di riservatezza, procedure operative, cambi di indirizzo, trasferimenti infragruppo, modifiche imposte da procedure giudiziarie/arbitrali, cambi di punto di consegna per paesi senza sbocco sul mare), purché non aumentino quantitativi o tempi di consegna. I volumi importati non possono superare i quantitativi contrattuali.

Autorizzazione preventiva per importazioni esentate e controllo del paese di produzione

L’articolo 5 prevede che, quando si invoca un’esenzione temporanea, le importazioni siano soggette ad autorizzazione preventiva. Gli importatori devono presentare informazioni dettagliate, almeno su data e durata del contratto, quantitativi contrattuali e flessibilità, identità delle parti, dati EORI, luogo di liquefazione e porto di primo carico per il GNL, documentazione sulle miscele, punti di consegna e modifiche contrattuali (salvo quelle di prezzo). Le informazioni vanno presentate almeno un mese prima dell’ingresso nel territorio doganale dell’Unione; se il prezzo è stato modificato dal 17 giugno 2025 in poi, occorre fornire anche i dati sulla modifica del prezzo. Per le importazioni di gas non russo è richiesta autorizzazione preventiva, salvo esenzione per i paesi produttori che abbiano esportato nell’Unione più di 5 miliardi di metri cubi nel 2024 e che: (a) vietino le importazioni di gas russo o applichino misure restrittive equivalenti; oppure (b) non dispongano di infrastrutture per importare GNL o gas via gasdotto. La Commissione adotta l’elenco di tali paesi entro cinque giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regolamento e può aggiornarlo o revocare l’esenzione in caso di elusione.

Presunzioni di origine russa, transito e controlli rafforzati

L’articolo 5 introduce presunzioni di origine/esportazione russa per il gas che entra nell’Unione attraverso frontiere, interconnettori o punti di interconnessione tra Unione e Federazione russa o Bielorussia, o attraverso gasdotti che collegano la Russia all’Unione passando per paesi terzi senza punti di entrata tra Russia e Unione. Una presunzione specifica opera anche per il punto di interconnessione Strandzha 1, salvo prova inequivocabile del diverso paese di produzione entro 7 giorni lavorativi prima dell’ingresso. Se mutano infrastrutture o modelli commerciali, la Commissione può estendere lo stesso regime ad altri punti di interconnessione mediante decisione di esecuzione. Per il gas in transito attraverso l’Unione da un paese terzo a un altro o per lo stoccaggio doganale, devono essere comunicati in anticipo paese di produzione, programmi di trasporto, volumi, punti di entrata e uscita, punti di consegna e contratti di trasporto; gli Stati membri devono dotarsi di meccanismi di monitoraggio dello stoccaggio per evitare rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e per gli obblighi di stoccaggio.

Monitoraggio, cooperazione e scambio di informazioni

L’articolo 6 attribuisce alle autorità doganali, alle autorità competenti, alle autorità di regolazione, all’OLAF, alla Procura europea, all’ACER e alla Commissione il compito di garantire il monitoraggio effettivo del capo II e di cooperare strettamente. È previsto un focus sui punti di interconnessione, terminali GNL e gasdotti di transito ad alto rischio di elusione, nonché il monitoraggio dei volumi importati tramite paesi terzi. L’articolo 7 disciplina in dettaglio la cooperazione: la funzione di autorità competente per l’autorizzazione spetta in via ordinaria all’autorità doganale, salvo diversa designazione; le autorità condividono le informazioni con Commissione, ACER, OLAF, EPPO, autorità di regolazione e altre autorità nazionali. Sono previsti flussi informativi mensili sui volumi importati e sulle principali caratteristiche dei contratti, nonché relazioni dell’ACER entro il 1o luglio 2026 e il 1o luglio 2027; si applica, se pertinente, il regolamento (CE) n. 515/97 sulla mutua assistenza doganale.

Sanzioni nazionali

L’articolo 8 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione degli articoli 3, 4 o 5. La sanzione massima per le persone giuridiche deve essere almeno pari al 3,5 % del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, oppure a 40 milioni di EUR, oppure al 300 % del fatturato stimato dell’operazione calcolato sul volume di gas interessato e sul prezzo TTF del giorno precedente, secondo la misura più idonea nell’ordinamento nazionale; per le persone fisiche la sanzione massima deve essere almeno di 2,5 milioni di EUR. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le disposizioni nazionali entro il 4 febbraio 2028.

Piani nazionali di diversificazione per il gas e per il petrolio

L’articolo 9 obbliga ciascuno Stato membro a elaborare un piano nazionale di diversificazione per il gas naturale, con misure, tappe e ostacoli per interrompere tutte le importazioni di gas russo entro i termini degli articoli 3 e 4. Il piano deve indicare volumi importati da contratti in essere, misure nazionali di sostituzione, opzioni di approvvigionamento e rotte alternative, ostacoli tecnici/contrattuali/normativi e soluzioni. I piani vanno presentati entro il 1o marzo 2026 secondo il modello dell’allegato I. L’articolo 10 prevede un piano analogo per il petrolio per gli Stati membri che importano petrolio russo, con obiettivo di cessazione entro la fine del 2027; il piano deve includere trasparenza e tracciabilità delle importazioni, eventuali divieti nazionali e gli ostacoli alla sostituzione. Anche questi piani sono dovuti entro il 1o marzo 2026, secondo l’allegato II; la Commissione pubblica una versione non riservata entro un mese dalla presentazione. Se un piano segnala il rischio di mancato raggiungimento dell’obiettivo per il petrolio, la Commissione emette una raccomandazione entro tre mesi e lo Stato membro aggiorna il piano entro tre mesi.

Modifica del regolamento (UE) 2017/1938

L’articolo 11 inserisce nel regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas le definizioni di "clausola take or pay" e "clausola deliver or pay" e amplia gli obblighi informativi verso Commissione e autorità competenti per i contratti di gas russo. Entro il 4 marzo 2026 devono essere trasmesse, in forma disaggregata e per ciascun contratto, informazioni su dati contrattuali, flessibilità, calendari di consegna o programmi di trasporto, condizioni di sospensione o cessazione, diritto applicabile e arbitrato, nonché altri accordi commerciali rilevanti, escluse le informazioni sui prezzi. I gestori dei terminali GNL devono inoltre fornire dati sui servizi prenotati da clienti russi o controllati da imprese russe. L’articolo 17 del regolamento 2017/1938 è sostituito per imporre un monitoraggio continuo dell’esposizione dell’Unione ai flussi di gas russo, la valutazione dei piani nazionali di diversificazione, una relazione annuale della Commissione e la possibilità di raccomandazioni con obbligo di aggiornamento del piano da parte dello Stato membro.

Segreto professionale e riservatezza

L’articolo 12 assoggetta al segreto professionale tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del regolamento. L’obbligo riguarda il personale delle autorità coinvolte, nonché soggetti delegati e consulenti; le informazioni riservate non possono essere divulgate salvo base giuridica dell’Unione o nazionale, o necessità per procedimenti giudiziari.

Monitoraggio della Commissione e relazione di attuazione

L’articolo 13 impone alla Commissione un monitoraggio costante del mercato energetico dell’Unione e, entro il 4 febbraio 2028, la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione sull’attuazione del regolamento. La relazione deve valutare l’efficacia della procedura di autorizzazione preventiva, eventuali problemi di sicurezza dell’approvvigionamento negli stoccaggi dell’Unione e l’efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità, con eventuali raccomandazioni. La Commissione può anche sospendere temporaneamente, con decisione e per non più di quattro settimane rinnovabili solo se permane l’emergenza ex articoli 11 o 12 del regolamento 2017/1938, l’applicazione del capo II in uno o più Stati membri e, se necessario, il requisito di autorizzazione preventiva; durante la sospensione sono ammessi solo contratti a breve termine.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 si applica dal 18 marzo 2026, salvo le deroghe dell’articolo 4; l’articolo 5 si applica dal 18 febbraio 2026. Il regolamento lascia impregiudicato il divieto relativo al GNL già previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014 e ribadisce la piena efficacia diretta del regolamento in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiacommercio internazionaledoganesanzionisicurezza dell'approvvigionamento energetico

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