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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10715/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità degli atti introduttivi del procedimento penale (per dichiarazione di irreperibilità del Tuppi) e, in subordine, la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione e violazione dell'art. 159 c.p.p. per mancata esecuzione di ricerche all'estero e omissione di tentativi di contatto telefonico, chiede un'interpretazione estensiva dell'art. 159 ritenendo che i luoghi ivi indicati non siano tassativi e quindi che la dichiarazione di irreperibilità dovesse essere annullata; in subordine chiedeva la rimessione in termini per proporre impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di restituzione in termini fosse tardiva, essendo l'invocata istanza presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dal comma 2‑bis dell'art. 175 c.p.p., considerato che dagli atti risultava che il Tuppi aveva ricevuto l'invito ad eleggere domicilio in Italia il 27/01/2014. Ha inoltre ritenuto erronea la richiesta di declaratoria di nullità nell'ambito della valutazione della rimessione in termini: l'art. 603, comma 4, c.p.p. disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello ma non consente al giudice che valuta la rimessione in termini di pronunciarsi sulla nullità degli atti introduttivi come chiesto; in ogni caso la censura sulla mancata ricerca all'estero non poteva sorreggere la domanda tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 4 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello quando ricorra la contumacia; la Corte ha osservato che detta norma riguarda la rinnovazione in sede di appello e non è strumento per ottenere, in sede di valutazione della rimessione in termini, una declaratoria di nullità degli atti introduttivi.

  • art. 175 c.p.p.

    termine di trenta giorni previsto dal comma 2-bis

    Disciplina la rimessione in termini per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto la domanda di restituzione tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dal comma 2-bis (testo previgente alla legge n. 67/2014, da applicarsi nel caso).

  • art. 159 c.p.p.

    Indica i luoghi e le modalità per la ricerca dell'imputato. Il ricorrente invocava un'interpretazione estensiva (luoghi non tassativi) per sostenere l'obbligo di ricerche all'estero; la Corte, pur richiamando la possibilità di diverse interpretazioni giurisprudenziali, ha ritenuto che la mancata effettuazione di ricerche all'estero non potesse comunque sorreggere la richiesta tardiva di nullità e rimessione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) c.p.p.

    Prevedono i motivi di ricorso per cassazione (difetto di motivazione; violazione di norme processuali). La Corte ha ricordato che, quando è in gioco la correttezza di una decisione in rito, essa è giudice dei presupposti della decisione anche indipendentemente dalla motivazione fornita dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione infondata o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione e irrogato il pagamento di euro 3.000.

  • legge n. 67/2014 e legge n. 118/2014

    Richiamate in relazione alla disciplina della contumacia e alla decorrenza delle norme applicabili: la Corte ha specificato quale testo normativo fosse applicabile al caso (testo previgente alla legge n. 67/2014).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può valutare la correttezza di questioni processuali anche se la motivazione del giudice di merito è carente; il difetto di motivazione non impedisce il sindacato di legittimità sulle questioni di rito.
  • Le istanze di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. sono soggette a termini perentori (es. 30 giorni comma 2‑bis): la tardività determina l'inammissibilità della domanda.
  • La declaratoria di nullità della dichiarazione di irreperibilità deve essere tempestiva e proposta nel corretto momento processuale; non è opportuno chiedere la nullità degli atti introduttivi come strumento sostitutivo di una rimessione in termini tardiva.
  • Se dagli atti risulta che l'imputato ha comunque ricevuto in un momento successivo le formalità necessarie (es. invito ad eleggere domicilio), ciò può rendere improduttiva la censura sulla mancata ricerca all'estero.
  • Sebbene esistano orientamenti sulla possibilità di interpretare l'art. 159 c.p.p. in senso non tassativo riguardo ai luoghi di ricerca, l'omissione di ricerche all'estero non determina automaticamente la nullità degli atti se la contestazione è proposta tardivamente o inidoneamente.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date delle notifiche e della presentazione delle istanze, la documentazione del fascicolo (elementi che comprovino la reperibilità o meno dell'imputato) e rivolgere contestazioni procedurali nei tempi e nelle forme previsti dalla legge.

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