Cassazione Penale, Sentenza n. 3347/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la sospensione dall'esercizio delle funzioni disposta dal GIP, per gravi indizi di reato a carico del Formoso (corruzione in atti giudiziari e asservimento della funzione a interessi privati di Eugenio e Sebastiano Sgromo, titolari di Eurobitume). Si contesta che il Formoso avrebbe favorito lo dissequestro di somme degli Sgromo dopo la definizione agevolata di liti con l'Agenzia delle Entrate in cambio dell'ospitalità (uso di un immobile). Il ricorrente ha dedotto: assenza di esigenze cautelari (distanza temporale delle utilità ricevute e assenza di altri fatti censurabili), legittimità del dissequestro essendo le somme effettivamente pagate, natura interna e non decisiva della nota da lui redatta, e mancanza di nesso causale tra la sua attività e l'utilità ricevuta.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Nel provvedimento la Corte richiama i principi relativi alla qualificazione di "atto giudiziario" e alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari (artt. 318 e 319-ter), sottolineando che per configurare rilevanza penale è necessario che l'interesse privato del pubblico ufficiale si sia effettivamente riverberato sull'andamento del procedimento, alterandone lo svolgimento in modo obiettivabile. La Corte ha ritenuto necessaria un'ulteriore ricostruzione in ordine alla effettiva incidenza degli atti del Formoso sul procedimento (e al nesso con i benefici ricevuti), considerando i tempi di fruizione dell'immobile rispetto agli atti contestati.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamata in relazione al concorso di reati o alla specificazione dell'azione criminosa nell'imputazione; nel testo viene indicata tra le norme contestate nell'imputazione provvisoria.
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; indicato nell'imputazione provvisoria come titolo partecipativo.
art. 319-ter c.p.
Riferimento normativo principale per la corruzione in atti giudiziari o reati attinenti all'asservimento della funzione a interessi privati; la Corte discute la necessità di verificare se l'attività del pubblico ufficiale abbia alterato l'andamento del procedimento.
art. 318 c.p.
Richiamato insieme all'art.319-ter come disciplina della corruzione per l'esercizio della funzione; la Corte sottolinea l'ampia formulazione di tale norma ("per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri") e la possibile ricomprensione sia di atti singoli sia di asservimenti più stabili.
art. 416-bis.1 c.p.
Norma richiamata nell'imputazione (collegata alla criminalità organizzata); nel contesto l'accusa sembra aver valutato un nesso con interessi di gruppo o modalità di protezione illecita, ma la Corte non si limita su di essa e rinvia per approfondimento.
Massime di principio
- Un "atto giudiziario" può comprendere anche annotazioni o atti di polizia giudiziaria: non è rilevante solo il contenuto ma la funzione svolta nel procedimento.
- Per configurare corruzione in atti giudiziari non è necessario che l'atto sia contrario ai doveri d'ufficio; rileva che l'attività del pubblico ufficiale abbia violato imparzialità e terzietà, influenzando l'andamento del procedimento.
- Non basta la mera coincidenza temporale tra ricezione di un'utilità e attività di un pubblico ufficiale: occorre valutare il nesso causale e se l'interesse privato si è oggettivamente riverberato sul procedimento (alterandone la fisiologia).
- La presenza di utilità ripetute o di vantaggi economici/di anonimato può costituire elemento indiziario rilevante, ma va sempre valutata alla luce della distanza temporale, della continuità e del collegamento con atti specifici.
- In sede di riesame cautelare è necessario valutare sia l'esistenza di gravi indizi sia le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento, temporaneità dei fatti): la decisione deve motivare il concreto impatto della condotta sull'istruttoria.
- Quando la legittimità di una determinazione (es. dissequestro per pagamento integrale) è oggettivamente provata, questo non esclude automaticamente l'esistenza di reati se è dimostrabile che la condotta dell'agente ha comunque alterato il procedimento; viceversa la legittimità dell'atto può ridimensionare la portata indiziaria.
- Per provare un accordo corruttivo (anche non formalizzato) occorre evidenziare elementi concreti di scambio o correlazione tra atti/profili di zelo e utilità ricevute; la mera disponibilità di un bene va ricondotta al contesto temporale e probatorio complessivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →