Cassazione Penale, Sentenza n. 28600/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 18-bis, comma 2-bis, L. n. 69/2005): il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse erroneamente escluso il "radicamento" in Italia nel quinquennio richiesto dalla norma, non valorizzando adeguatamente i documenti prodotti (contratto di locazione intestato alla madre del 2008, contratto di lavoro, codice fiscale 2010, autorizzazione rilasciata dalle autorità rumene del 5/5/2017 per assistere la madre, dichiarazione della madre di mantenerlo, documenti rilasciati al Consolato rumeno), e avendo invece dato eccessivo peso alla custodia cautelare scontata in Romania nel 2016 e a un episodio occasionale di consumo personale di stupefacenti nel 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello aveva valutato correttamente, alla luce dei criteri dell'art. 18-bis L. n. 69/2005, che il ricorrente non aveva dimostrato una presenza stabile e continuativa in Italia per almeno cinque anni: rilevando dichiarazioni dello stesso ricorrente ammettendo periodi trascorsi in Romania, il rilascio della carta d'identità nel 2022, la locazione intestata alla madre (2003), la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per pochi mesi e, soprattutto, la presenza e la custodia cautelare in Romania nel periodo processuale. La Cassazione ha ritenuto che le contestazioni vertevano sulla motivazione (verifiche di fatto) e quindi non potevano essere riesaminate in sede di legittimità. Conseguentemente è stata confermata la pronuncia di rifiuto della consegna e applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2 e comma 2-bis, L. n. 69/2005
La norma riconosce il diritto ad eseguire la pena in Italia se lo straniero UE è dimorante e residente effettivamente in Italia da almeno cinque anni, secondo i criteri elencati al comma 2-bis; la Corte ha applicato tali criteri per valutare il concreto radicamento nel territorio e ha escluso il requisito quinquennale.
art. 22, L. n. 69/2005
La disposizione limita il sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto e motivazione; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente in realtà questioni di motivazione non riesaminabili in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu)
Richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può rimettere in discussione la motivazione di merito quando la censura sia, in realtà, rivolta alla valutazione dei fatti e delle prove.
Massime di principio
- Per ottenere l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 è necessario provare un "radicamento" concreto e continuativo nel territorio per almeno cinque anni secondo i criteri del comma 2-bis (residenza effettiva, rapporti di lavoro stabili, legami familiari effettivi, ecc.).
- Documenti formali antecedenti al quinquennio o intestati ad altri (es. genitori) hanno scarso valore probatorio se non sono corroborati da elementi che dimostrino la presenza personale e continuativa dell'interessato nel periodo rilevante.
- Periodi prolungati di presenza all'estero e soprattutto la custodia cautelare scontata nel paese richiedente indeboliscono in modo significativo la prova del radicamento in Italia.
- In sede di Cassazione le doglianze che riguardano la valutazione delle prove e la motivazione delle decisioni di merito sono in larga parte precluse; il ricorso deve essere fondato su violazioni di diritto o vizi formali che siano sindacabili in sede di legittimità.
- Per rafforzare una richiesta analoga, è opportuno produrre prove cronologiche e coerenti riferite al quinquennio (contratti di lavoro, buste paga, iscrizioni a servizi sanitari o scolastici, bollette intestate, certificazioni INPS/tributarie, residenza anagrafica continua) e dichiarazioni/atti che attestino la presenza personale e l'effettiva integrazione nel territorio.
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