Cassazione Civile, Ordinanza n. 18221/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione di imposte emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione a un'operazione di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulata il 3 agosto 2005 tra una società immobiliare e una banca. Le parti private avevano fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. 601/1973 per le operazioni di credito a medio e lungo termine. L'Ufficio ne aveva disconosciuto l'applicazione ritenendo che l'assetto negoziale complessivo non integrasse un finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, in particolare per la presenza di una clausola di recesso ad nutum a favore della banca. Dopo un primo giudizio in cui la CTR aveva annullato l'avviso, la Cassazione aveva cassato con rinvio imponendo di esaminare l'intero regolamento contrattuale. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente confermato l'annullamento dell'avviso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. 601/1973, dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, degli artt. 1362 e seguenti c.c. e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR non si era conformata al principio di diritto già enunciato e che avrebbe dovuto valorizzare la clausola di recesso contenuta nel contratto di conto corrente, collegato al contratto di finanziamento, quale elemento ostativo al beneficio fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto perché non conforme all'indirizzo già espresso dalla Cassazione in relazione alla medesima fattispecie e alle stesse parti. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. e ha rigettato gli originari ricorsi delle società contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate in considerazione dei profili sostanziali della vicenda.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 601/1973
le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine ... sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative
il beneficio spetta solo se il finanziamento ha durata contrattuale superiore a diciotto mesi; la presenza di una facoltà di recesso esercitabile prima di tale termine esclude ab origine la natura medio-lunga dell'operazione e quindi l'agevolazione
art. 17 d.P.R. 601/1973
viene richiamato quale disciplina dell'imposta sostitutiva correlata ai finanziamenti agevolati; il presupposto applicativo dipende dalla durata contrattuale dell'operazione
art. 20 d.P.R. 131/1986
è evocato nel motivo di ricorso, ma la decisione si concentra soprattutto sull'interpretazione dell'assetto negoziale ai fini dell'art. 15 d.P.R. 601/1973
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto deve partire dal criterio letterale e, insieme agli altri criteri ermeneutici, deve ricostruire il senso complessivo dell'assetto negoziale
art. 1363 c.c.
le clausole contrattuali vanno lette in modo sistematico e coordinato, considerando il collegamento tra i diversi documenti negoziali
art. 384 c.p.c.
in sede di rinvio la CTR avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto enunciato; la Corte, non occorrendo nuovi accertamenti, ha deciso nel merito
art. 242 Costituzionale 2017
viene richiamata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. 601/1973 nella parte in cui escludeva dall'agevolazione le operazioni analoghe effettuate dagli intermediari finanziari
Cass. nn. 14046/2006, 11165/2005, 4792/2002
la durata dell'operazione va desunta dal negozio sottoposto a imposizione e deve superare di almeno un giorno i diciotto mesi
Cass. nn. 28879/2008, 12928/2013, 2190/2015, 39060/2021, 31019/2021, 6506/2018, 7254/2016
si ribadisce che la clausola di recesso unilaterale e anticipato della banca è incompatibile con la qualificazione del finanziamento come operazione di medio-lungo termine ai fini dell'agevolazione
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine, ciò che rileva è la durata contrattualmente stabilita dell'operazione, non l'andamento successivo del rapporto.
- Una clausola che attribuisca alla banca la facoltà di recesso unilaterale e senza preavviso prima della scadenza minima prevista dalla legge priva originariamente il finanziamento della natura di operazione a medio-lungo termine e impedisce l'applicazione del beneficio.
- Quando il contratto di finanziamento è collegato ad altri documenti negoziali, la verifica della sussistenza del presupposto agevolativo deve avvenire considerando l'assetto contrattuale complessivo e il collegamento funzionale tra le clausole dei diversi atti.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; se la questione è integralmente risolvibile sulla base degli atti, la Corte può decidere nel merito senza ulteriore istruttoria.
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