Sentenza del 02/07/2015 n. 6084 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Spese del giudizio - Mancato tempestivo esercizio di autotutela - Condanna dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Ufficio è stato condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite sostenute dal contribuente. Il principio affermato è che il comportamento dell'Amministrazione, che omette di intervenire tempestivamente in autotutela e rende necessario il processo, giustifica la condanna alle spese anche in relazione all'esito del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dovuto instaurare il giudizio perché l'Ufficio non ha esercitato tempestivamente il proprio potere di autotutela, ossia non ha annullato o corretto spontaneamente l'atto contestato prima del radicamento del contenzioso. Anche se l'Amministrazione può eventualmente riconoscere la fondatezza delle ragioni del contribuente durante il giudizio, il ricorso al giudice si è reso necessario per effetto della sua inerzia.
Norme richiamate
Art. 91 del codice di procedura civile
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
La norma consente di porre le spese processuali a carico dell'Ufficio quando il suo comportamento, consistente nel mancato tempestivo esercizio dell'autotutela, ha reso necessario il ricorso alla giustizia.
Potere di autotutela tributaria
L'Amministrazione può annullare o correggere d'ufficio i propri atti illegittimi o infondati. Se non esercita tempestivamente tale potere e costringe il contribuente a promuovere un giudizio, può essere condannata alla rifusione delle spese.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione riconosce o avrebbe potuto riconoscere tempestivamente l'illegittimità dell'atto, il contribuente non dovrebbe essere gravato delle spese necessarie per ottenere tutela giudiziale.
- La successiva cessazione della materia del contendere o l'annullamento dell'atto non esclude automaticamente la condanna alle spese: occorre valutare quale parte abbia reso necessario il processo.
- Per ottenere la rifusione delle spese è rilevante dimostrare che il contribuente abbia previamente sollecitato l'autotutela o comunque che l'Ufficio disponesse di elementi sufficienti per intervenire prima dell'avvio o della prosecuzione del giudizio.
- La condanna alle spese non deriva dalla mera esistenza di un potere di autotutela, ma dal suo mancato esercizio tempestivo quando tale inerzia abbia concretamente causato il contenzioso.
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