Cassazione Civile, Ordinanza n. 04397/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore agricolo aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno 2019, assumendo di avere svolto nel corso del 2019 un rapporto di lavoro subordinato con un’azienda agricola. L’INPS aveva disconosciuto il rapporto per asserita mancanza dei requisiti dell’art. 2094 c.c. e il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per decadenza. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli per 102 giornate e aveva compensato le spese di entrambi i gradi, richiamando l’esistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti, formatosi nel 2022 in un diverso giudizio nel quale era stata accertata l’effettività del rapporto di lavoro e il diritto all’indennità di disoccupazione agricola. Il ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. per motivazione generica sulla compensazione; 2) nullità per violazione dell’art. 91 c.p.c. per mancata condanna dell’INPS soccombente alle spese dei due gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione addotta dalla Corte d’appello per compensare le spese fosse apparente e illogica, perché il richiamo al giudicato intervenuto in un diverso giudizio non costituiva una vera ragione di soccombenza parziale o di preclusione in rito, ma al contrario rafforzava la posizione del lavoratore, già costretto a promuovere il giudizio per il disconoscimento infondato del rapporto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
richiamato per definire i requisiti della subordinazione che l’INPS aveva negato nel disconoscere il rapporto di lavoro agricolo
art. 91 c.p.c.
evoca il principio di soccombenza e la regola secondo cui le spese devono gravare sulla parte soccombente
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice, ma la motivazione che la sorregge è censurabile se apparente, illogica o manifestamente erronea; la compensazione non può essere posta a carico della parte totalmente vittoriosa
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del sindacato di legittimità sulla violazione delle norme in tema di spese
D.L. n. 132 del 2014
richiamato quale fonte della disciplina dell’art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata per l’estensione delle ipotesi di compensazione anche ad altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipiche
Corte cost. n. 157 del 2014
richiamata sul punto della non indefettibilità della ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa
Massime di principio
- Il potere del giudice di compensare in tutto o in parte le spese di lite è discrezionale, ma resta sindacabile in cassazione quando la motivazione sia solo apparente, incoerente o manifestamente illogica.
- La compensazione delle spese non può essere disposta in modo da porre il costo del processo a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Il richiamo al giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese se quel giudicato ha in realtà rafforzato la posizione della parte vittoriosa e non ha inciso come vera preclusione in rito sul bene della vita reclamato nel giudizio definito.
- Quando il giudice d’appello riforma la decisione di primo grado riconoscendo il diritto azionato, la regolazione delle spese deve essere coerente con l’effettivo esito complessivo della lite e con la soccombenza della parte che ha resistito alla domanda.
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