Cassazione Penale, Ordinanza n. 05570/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza aggravata. La censura riguardava esclusivamente la competenza territoriale: secondo la difesa, la competenza avrebbe dovuto essere radicata presso il Tribunale del luogo in cui era avvenuto l'incidente stradale, poiché l'accusa aveva originariamente contestato la guida in stato di ebbrezza aggravata dall'avere causato un sinistro, e lo stato di ebbrezza sarebbe stato presente già al momento dell'incidente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alla motivazione impugnata; inoltre ha osservato che non era provato che l'imputato versasse in stato di ebbrezza al momento dell'incidente, mentre l'accertamento dello stato alcolico era stato eseguito successivamente, in un luogo ricadente nel circondario del Tribunale di Arezzo. Da ciò la correttezza della competenza territoriale e l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla competenza territoriale non si confrontasse con la motivazione della sentenza di appello, che era logica e giuridicamente corretta. Ha quindi confermato indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186 c.d.s.
commi 2 lett. c), 2 bis e 186 bis comma 3 (in relazione al comma 1 lett. c) e d)
Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza; la Corte la richiama come base della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali, ma la censura è ritenuta non scrutinabile perché meramente reiterativa e priva di specifica critica della motivazione impugnata.
art. 9, comma 1, c.p.p.
La competenza per territorio viene individuata nel luogo in cui è stato accertato l'ultimo segmento di condotta penalmente rilevante, in assenza di certezza sul luogo di inizio della consumazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere che ricorra una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata per il principio secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere una critica specifica ed essenziale alla decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata per il principio, relativo ai motivi di appello, che viene esteso anche al ricorso per cassazione: l'impugnazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza.
Sez. 4, n. 8084 del 15/11/2013, dep. 2014, Ud., Rv. 259315-01
Richiamata per il principio secondo cui la guida in stato di ebbrezza è reato permanente e la competenza territoriale si determina in relazione al luogo di inizio della consumazione o, se ignoto, all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica della motivazione impugnata, è inammissibile.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui è accertata la condotta penalmente rilevante o, se il luogo di inizio della consumazione non è certo, l'ultimo luogo in cui si è svolta una parte dell'azione.
- La mera allegazione che un incidente stradale sia avvenuto in un diverso circondario non sposta la competenza se non è provato che in quel luogo fosse già integrato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ricorrente si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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