Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 54 del 07-03-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione degli Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretti (FIMACOD), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 30 gennaio 2017 tra INPS e FIMACOD per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative di gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di tutela per l’INPS, il trattamento dei dati personali, la durata e il recesso della convenzione, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-FIMACOD per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-FIMACOD per la riscossione delle quote associative

La circolare informa dell’avvenuta stipula, in data 30 gennaio 2017, della convenzione tra INPS e Federazione degli Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretti (FIMACOD) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La disciplina è adottata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e si inserisce nell’ambito dell’approvazione già disposta con determinazione presidenziale n. 181/2015.

Ambito e modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti deve indicare l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare chiarisce espressamente che tale modalità di riscossione non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, l’INPS non ha alcun obbligo di riscossione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota. Contestualmente all’inserimento telematico dei dati, l’Associazione deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, corredate dalla copia del documento d’identità e redatte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.

Le strutture territoriali INPS provvedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale, verificando la corrispondenza con la documentazione cartacea ricevuta. Qualora pervengano due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, assume efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio INPS competente, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Revoca della delega e rapporti associativi

La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Oneri economici

I costi del servizio di riscossione, aggiornati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in:

  • € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, quale importo una tantum annuale;
  • € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.

Ogni variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione scritta. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di tutela per l’INPS

La circolare contiene una specifica clausola di salvaguardia che esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa collegate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, se insorgono controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC oppure raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitare con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando l’eventuale documentazione di supporto. È altresì indicata la sede della FIMACOD in Roma, Piazza degli Strozzi n. 34.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi per conto di FIMACOD viene istituito il conto GPN25185. Sono inoltre istituiti:

  • GPN35185, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della Federazione;
  • GPN11185, quale debito verso FIMACOD per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Sede centrale - Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. L’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015, riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le stesse modalità operative, ma senza mutare la natura volontaria della quota associativa; per tale ragione l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva del contributo associativo.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione della quota, oltre ai nominativi di chi revoca l’adesione o dichiara di non voler più pagare. Contestualmente, deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, corredate da copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite riscontro con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe da parte dello stesso soggetto verso associazioni diverse, vale la prima delega pervenuta all’ufficio competente, salvo che quella successiva contenga revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e Associazione, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione per creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salvo il recesso di ciascuna parte, da comunicare per iscritto con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. È indicata la sede di FIMACOD in Roma, Piazza degli Strozzi n. 34.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi per conto di FIMACOD viene istituito il conto GPN25185. Sono inoltre istituiti i conti GPN35185 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11185 per il debito verso FIMACOD per i contributi riscossi per suo conto. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono affidate alla Sede centrale - Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.