Circolare numero 47 del 07-03-2017
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CIFA per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di esazione, misura del contributo, costi del servizio, versamenti all’associazione, clausole di salvaguardia, durata e recesso, oltre alle istruzioni operative e contabili con i nuovi codici e conti da utilizzare. Sono inoltre indicati gli obblighi delle strutture territoriali, compresa la reportistica e il rendiconto annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Convenzione INPS-CIFA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative
Convenzione INPS-CIFA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite le modalità di riscossione, i criteri di imputazione degli importi, i costi del servizio e le istruzioni operative e contabili da applicare nel flusso UNIEMENS.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, richiamata come stipulata l’11 gennaio 2017 e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, è fondata sulla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro è effettuata dall’INPS unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche.
La riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva del contributo di assistenza contrattuale.
Determinazione dell’importo e gestione degli eventuali mancati versamenti
Ai fini della convenzione, è considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota pagata come contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
L’INPS non svolge interventi diretti né controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Tale importo è indicato come attualizzato per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; dalla comunicazione decorre per l’associazione la facoltà di recesso entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme alla CIFA e soglia minima di accredito
L’INPS corrisponde alla sede nazionale della CIFA le somme riscosse a titolo di contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio di riscossione. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Le strutture periferiche dell’INPS rendono disponibili all’associazione, per ciascun mese di elaborazione, i dati delle imprese che hanno versato il contributo, indicando periodo contributivo e importo versato. Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale soglia.
L’INPS è sollevato da responsabilità per eventuali ritardi nei riversamenti dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei propri compiti istituzionali.
Clausola di salvaguardia e responsabilità tra le parti
La convenzione contiene una clausola di salvaguardia ampia, in forza della quale l’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, di terzi e di chiunque altro per gli effetti dell’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, incluse le procedure già in corso o già eseguite alla data di stipula.
L’INPS è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve inoltre rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute qualora l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione; la quantificazione deve avvenire secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative e regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. È inoltre previsto il recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Istruzioni operative per il flusso UNIEMENS
Alle imprese aderenti alla CIFA è attribuito il codice di nuova istituzione "W445". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale "W445", con significato di "Ass. Contr. Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA)" e il relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.
I contributi di assistenza contrattuale indicati nel flusso con il codice W445 sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25604 di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso CIFA, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35604 a GPA11604, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25604.
I saldi dei conti GPA25604 e GPA35604 devono sempre concordare. Per garantire tale concordanza, nonché la corrispondenza tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive trasmesse via UNIEMENS, i conti GPA25604 e GPA35604 devono essere movimentati con codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Adempimenti delle strutture territoriali, conti e rendiconto
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una seconda copia va inviata all’ufficio competente per la contabilità della sede; la terza resta agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla CIFA al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11604; a tale conto devono essere altresì addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, rilevate in avere sul conto GPA24042, e, se dovuta, l’imposta di bollo, rilevata in avere sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11604 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CIFA un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.
Conti di nuova istituzione
Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11604, GPA25604 e GPA35604, necessari per la gestione contabile della convenzione.
Punti principali
Convenzione e finalità
Il 11 gennaio 2017 è stata stipulata tra INPS e Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, richiamando la legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione disciplina il recupero dei contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione e le modalità di riversamento all’associazione stessa.
Modalità di riscossione
La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
È considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze vigenti, la quota versata come contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua controlli o interventi diretti nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per la convenzione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS, attualizzato con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 per l’anno 2015. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale della CIFA gli importi riscossi, al netto dei costi di servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. Le strutture periferiche forniscono inoltre i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e ammontare del versamento.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. La CIFA deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di coinvolgimento in controversie giudiziarie relative a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È prevista per entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. CIFA deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative UNIEMENS e codici contabili
Alle imprese aderenti alla CIFA è attribuito il codice di nuova istituzione W445, da utilizzare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA)". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25604; contestualmente viene rilevato il debito verso CIFA con la scrittura GPA35604 a GPA11604. I conti GPA25604 e GPA35604 devono concordare costantemente e sono movimentati, con codice documento 95, solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, registrazioni contabili e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare in triplice copia la reportistica prodotta dalla procedura: una copia per le imprese versanti, una per l’ufficio contabilità e una da conservare agli atti. Le somme riscosse sono accreditate a CIFA al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono registrati in DARE del conto GPA11604, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e, se dovuta, dell’imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11604 a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere a CIFA un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute.
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