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Circolare

Circolare numero 51 del 07-03-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori trimestrali, delle quote associative dovute dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 30 gennaio 2017 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti. Il documento disciplina la procedura di riscossione, la gestione delle deleghe, i casi di revoca, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata del rapporto convenzionale e le relative registrazioni contabili.

Ambito della riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS in favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale. La disciplina richiamata è quella dell’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria. I dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni relative alla Posizione Assicurativa e alla Comunicazione bidirezionale dei modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS, Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo. Devono essere trasmessi anche i nominativi degli associati che abbiano revocato la delega nelle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un documento d’identità valido, entro le scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.

Nel caso in cui pervengano all’INPS, nel corso dello stesso anno, due o più deleghe per associazioni sindacali distinte, l’Istituto non considera alcuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe. L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non corrispondano ai dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, acquisisce la revoca in procedura e la comunica contestualmente all’associazione interessata via posta elettronica certificata. La revoca diventa efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, pervenga una comunicazione di revoca della revoca da parte dello stesso associato. In tal caso, l’INPS comunica tempestivamente all’associazione l’eventuale revoca della revoca.

Costi della convenzione

La circolare riporta i costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, attualizzati per l’anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la presente convenzione sono previsti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17;
  • riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.

L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione l’associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.

Clausole di tutela e responsabilità

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, inclusi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta. La sede della F.N.U.A. è indicata in viale di Trastevere n. 281, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, sono istituiti specifici conti a favore della F.N.U.A.: GPA25610, relativo ai contributi associativi riscossi per conto del sindacato; GPA35610, per l’accreditamento dei contributi associativi; GPA11610, per il debito per contributi associativi.

Il conto GPA25610 è movimentabile esclusivamente tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Gli altri conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. È inoltre richiamata la variazione al piano dei conti contenuta nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto e modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per conto della F.N.U.A. congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per il quale l’Istituto non ha obblighi di esazione coattiva.

Deleghe alla riscossione e convalida

L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di coloro che hanno revocato la delega. Le deleghe firmate dagli associati, corredate da copia di un documento d’identità valido, sono presentate alla struttura INPS territorialmente competente alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio hanno effetto dall’anno successivo. Se pervengono più deleghe per associazioni sindacali diverse, l’INPS non prende in considerazione alcuna delega ai fini della riscossione. L’INPS non risponde di difformità tra flussi/deleghe e dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La revoca del mandato alla riscossione deve essere indirizzata dall’associato all’Associazione competente, poiché il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra le parti. Se l’INPS riceve direttamente la comunicazione di revoca, la acquisisce in procedura e la comunica via PEC all’associazione interessata. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo il caso in cui l’associato presenti prima di tale tariffazione una revoca della revoca; in tal caso l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS € 0,17. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta e, dopo tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto tramite PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti. Rimane comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative, dei poteri di rappresentanza e la relativa documentazione di supporto. È inoltre indicata la sede della F.N.U.A. in viale di Trastevere n. 281, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati con F24 a favore della F.N.U.A. sono istituiti il conto GPA25610, per i contributi associativi riscossi per conto del sindacato, il conto GPA35610 per l’accreditamento dei contributi associativi e il conto GPA11610 per il debito per contributi associativi. Il conto GPA25610 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono gestiti dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione. È richiamata la variazione al piano dei conti riportata nell’allegato n. 2.

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