Circolare numero 48 del 07-03-2017
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono indicati modalità di versamento, misura del contributo, costi del servizio, clausole di salvaguardia, durata della convenzione e istruzioni contabili/operative per le sedi INPS. Vengono inoltre definite le scritture contabili, i conti di nuova istituzione, la reportistica da produrre e il rendiconto annuale da trasmettere all’associazione.
Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative
Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono fornite sia le regole sostanziali della riscossione sia le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione nei flussi UNIEMENS e nelle scritture dell’Istituto.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata l’11 gennaio 2017 e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale avviene tramite INPS, congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva di tali somme.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
Ai fini della convenzione, è considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Qualora il datore non versi integralmente i contributi obbligatori dovuti entro le scadenze di legge, la quota pagata come contributo di assistenza contrattuale viene imputata in scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
L’INPS dichiara espressamente di non svolgere interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto un costo pari a € 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Oltre ai costi del servizio, restano a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Versamento delle somme riscosse e gestione delle soglie minime
L’INPS versa alla sede nazionale della F.N.A.L., senza riconoscere interessi o altri titoli, le somme riscosse a titolo di contributo di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio. Il pagamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a € 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo pari o superiore a tale soglia.
L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una forte clausola di esonero da responsabilità per l’INPS, riconosciuta espressamente dall’associazione. L’Istituto non risponde verso le imprese aderenti, verso terzi o verso chiunque altro per le conseguenze derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi eseguiti dai creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS viene dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresi quelli concernenti l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si impegna inoltre a rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora esso sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione; tali spese devono essere determinate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Sospensione, recesso e variazioni organizzative
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se l’associazione perda i requisiti di legge richiesti o intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale.
Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. L’associazione, dal canto suo, deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione perde efficacia alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Ciascuna parte può comunque recedere con preavviso di almeno 60 giorni, sempre mediante raccomandata A/R o PEC.
Istruzioni operative per il flusso UNIEMENS
Alle imprese aderenti alla F.N.A.L. viene attribuito il codice di nuova istituzione "W446". Nel flusso UNIEMENS esse devono validare il nuovo codice causale, avente significato di "Ass. Contr. Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)", secondo le indicazioni fornite dall’Istituto.
I contributi di assistenza contrattuale esposti con il codice W446 sono poi utilizzati per la ripartizione contabile e per la rilevazione del debito verso l’associazione.
Scritture contabili, conti di nuova istituzione e reportistica
I contributi evidenziati con il codice W446 sono imputati al conto GPA25605 di nuova istituzione. Contestualmente, la procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35605 a GPA11605, per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25605. I saldi dei conti GPA25605 e GPA35605 devono concordare costantemente.
Per assicurare tale concordanza, e per mantenere allineate le risultanze contabili con le somme derivanti dalla ripartizione delle denunce UNIEMENS, i conti GPA25605 e GPA35605 devono essere movimentati con il codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una da consegnare alle imprese, una da inviare all’ufficio contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Accredito delle somme e rendiconto annuale
Le somme riscosse devono essere accreditate alla F.N.A.L. al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I relativi pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11605, mentre in avere del conto GPA24042 vanno registrate le somme trattenute a titolo di rimborso spese e in avere del conto GPA25228 l’eventuale imposta di bollo.
L’eventuale saldo del conto GPA11605 a fine esercizio viene ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla F.N.A.L. un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi, le somme corrisposte, le spese trattenute e l’imposta di bollo eventualmente trattenuta.
Conti di riferimento
Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11605, GPA25605 e GPA35605, utilizzati per la gestione contabile della convenzione.
Punti principali
Convenzione e finalità
In data 11 gennaio 2017 INPS e F.N.A.L. hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni.
Modalità di riscossione e natura del contributo
Il contributo viene riscosso dall’INPS insieme ai contributi obbligatori, ma tale modalità non ne altera la natura volontaria. Per questo motivo l’Istituto non ha alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo. L’importo considerato versato è esclusivamente quello indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS.
Imputazione dei versamenti e priorità del debito contributivo
Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata come contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per la convenzione è previsto un costo di € 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi per il servizio di riscossione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche forniscono anche i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico è inferiore a € 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.
Clausole di responsabilità e salvaguardia
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e soggetti comunque coinvolti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS nei casi in cui l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni connesse a tali rapporti.
Sospensione, recesso e aggiornamento delle informazioni
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenienze normative/regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. L’associazione deve comunicare tempestivamente variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto con raccomandata A/R o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque prevista per entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC.
Istruzioni operative UNIEMENS
Alle imprese aderenti alla F.N.A.L. viene attribuito il codice di nuova istituzione "W446". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale "W446", con significato di "Ass. Contr. Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)" e il relativo elemento informativo previsto dalle istruzioni. I contributi evidenziati con tale codice sono utilizzati per la successiva ripartizione contabile.
Contabilizzazione e conti di nuova istituzione
I contributi di assistenza contrattuale indicati con il codice W446 sono imputati al conto GPA25605 di nuova istituzione. La procedura rileva il debito verso la F.N.A.L. mediante scrittura in partita doppia GPA35605 a GPA11605, per importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25605. I saldi dei conti GPA25605 e GPA35605 devono sempre concordare e i movimenti con codice documento "95" devono avvenire soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, pagamenti e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio competente della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, con imputazione in dare del conto GPA11605 e addebito delle trattenute sui conti GPA24042 e GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11605 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere alla F.N.A.L. un rendiconto con importi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute.
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