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Circolare

Circolare numero 49 del 07-03-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione tra INPS e CIFA per la riscossione, tramite F24, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti in aggiunta ai contributi obbligatori. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, i termini per nuove adesioni e revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, nonché la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-CIFA per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti

Convenzione INPS-CIFA per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra l’operatività della convenzione stipulata il 30 gennaio 2017 tra INPS e Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento disciplina modalità di riscossione, gestione delle deleghe e delle revoche, costi del servizio, clausole di salvaguardia, trattamento dei dati personali, durata della convenzione e istruzioni contabili.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS, a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente al versamento dei contributi in cifra fissa trimestrale disciplinati dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti riporta l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. Tali informazioni sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni "Posizione Assicurativa – Dati del modello F24" e "Comunicazione bidirezionale – Modelli F24".

La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta, per l’INPS, alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
  • i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega nelle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso.

Le deleghe devono essere presentate anche alla Struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un valido documento di identità, entro le seguenti scadenze:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.

Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe. L’INPS non assume responsabilità qualora flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto ogni comunicazione inerente tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se la revoca della delega alla riscossione della quota associativa viene comunicata direttamente all’INPS dal singolo associato, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto una comunicazione di revoca della revoca da parte del medesimo associato. In tal caso l’INPS comunica tempestivamente all’associazione interessata l’avvenuta revoca della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17;
  • riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, su semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali, durata e recesso

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità garante.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte con raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. Viene infine indicata la sede del sindacato CIFA in via Paolo Emiliani Giudici n. 25, Caltanissetta.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 a favore di CIFA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25611: contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di CIFA;
  • GPA35611: accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di CIFA;
  • GPA11611: debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di CIFA.

Il conto GPA25611 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Gli altri conti sono movimentabili dalla Direzione Generale, che gestisce direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge n. 233/1990 e successive modifiche. L’avviso di pagamento evidenzia la quota associativa e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe

L’associazione sindacale trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e delle revoche intervenute nelle finestre indicate (30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio, 12 febbraio). Inoltre presenta alle strutture territoriali le singole deleghe sottoscritte, con copia del documento d’identità, entro le scadenze del 15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo; se pervengono due o più deleghe per associazioni diverse, nessuna viene considerata ai fini della riscossione.

Revoca della delega

La revoca deve essere indirizzata all’associazione, poiché il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione. Se la comunicazione arriva direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’associazione via PEC; la revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo successiva revoca della revoca da parte dell’associato. In tal caso l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende in UNIEMENS € 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità per gli effetti dell’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie relative ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dati, durata e recesso

Le parti devono osservare il d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite PEC o raccomandata A/R, altrimenti la convenzione cessa automaticamente. È prevista comunque la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi con F24 a favore di CIFA sono istituiti i conti GPA25611, GPA35611 e GPA11611. Il conto GPA25611 è movimentabile solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentabili dalla Direzione Generale, che cura i rapporti finanziari con l’associazione. È richiamata la variazione al piano dei conti contenuta nell’allegato n. 2.

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