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Circolare

Circolare numero 52 del 07-03-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori trimestrali, delle quote associative dovute dagli iscritti. Sono indicate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le regole sulla revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata della convenzione e i relativi conti contabili istituiti.

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) per la riscossione delle quote associative degli iscritti. Il documento disciplina modalità di riscossione, gestione e revoca delle deleghe, costi del servizio, profili di responsabilità, tutela dei dati personali, durata della convenzione e istruzioni contabili.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti dagli artigiani e commercianti, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti viene evidenziato:

  • l’ammontare della quota associativa;
  • l’associazione destinataria della quota.

I medesimi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione sulla base delle deleghe ricevute;
  • i nominativi di coloro che abbiano revocato la delega alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.

In parallelo, l’associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • corredata da copia di un valido documento d’identità.

Le scadenze indicate sono:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.

Nel caso in cui, nel corso di un anno, pervengano due o più deleghe alla riscossione riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’INPS non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici, affinché procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’Istituto non assume responsabilità se i flussi telematici o le deleghe non trovano corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione della revoca in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, l’Istituto riceva dallo stesso associato una comunicazione di revoca della revoca. In tal caso, l’INPS informa tempestivamente l’associazione interessata.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014 per l’anno 2015.

Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17;
  • riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data della stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni riguardanti:

  • l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • il legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • la perdita dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla convenzione.

Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento:

  • alla sicurezza dei dati;
  • agli adempimenti;
  • alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque salva la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto se richiesta.

La sede del sindacato Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania (CT).

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto di CONF.I.MED., sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25601 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.);
  • GPA35601 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.);
  • GPA11601 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.).

Il conto GPA25601 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Gli altri conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

Punti principali

Oggetto e modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per CONF.I.MED. unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, con la stessa periodicità e secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento è evidenziata la quota associativa e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non trasforma la quota in un obbligo coattivo, restando il contributo di natura volontaria.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca la delega nelle date indicate dalla convenzione. Le deleghe cartacee devono essere presentate alla struttura INPS competente, ciascuna sottoscritta dall’associato e accompagnata da documento d’identità, entro le scadenze previste. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo; se pervengono più deleghe per associazioni diverse, l’INPS non ne considera alcuna ai fini della riscossione.

Revoca della delega

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e ne informa l’associazione via PEC. La revoca ha effetto dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale momento pervenga una revoca della revoca da parte dello stesso associato. In tal caso, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

Sono previsti importi specifici per gestione nuove deleghe ed emissione code line (€ 2,20 una tantum annuale), gestione revoche (€ 1,99), gestione singolo modello F24 (€ 0,17) e riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS (€ 0,17). L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti con gli associati. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto con PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta ferma la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitare con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto di CONF.I.MED. sono istituiti i conti GPA25601, GPA35601 e GPA11601. Il conto GPA25601 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale che cura i rapporti finanziari con l’associazione.

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