Circolare numero 50 del 07-03-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti, effettuata insieme ai contributi obbligatori tramite F24. Vengono chiarite le modalità operative per deleghe e revoche, i termini di presentazione, i costi del servizio, le clausole di tutela dell'Istituto, la disciplina sulla durata e sul recesso, nonché le istruzioni contabili con l'istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Vengono disciplinate le modalità operative di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di tutela dell'Istituto, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.
Modalità di riscossione
L'INPS provvede alla riscossione del contributo associativo a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.
Sull'avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati:
- l'ammontare della quota associativa;
- l'Associazione destinataria della stessa.
Tali informazioni sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l'INPS di procedere alla sua esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L'Associazione sindacale deve trasmettere all'INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell'anno stesso.
L'Associazione deve inoltre presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna:
- sottoscritta dal singolo associato;
- corredata da copia di un valido documento d'identità.
Le scadenze per la presentazione sono:
- 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell'anno stesso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo. Se nel corso di un anno pervengono all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi rende disponibile alle Strutture territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, così da consentire la convalida delle deleghe dei singoli associati. L'INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoca della delega
La convenzione chiarisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all'Associazione competente.
Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega, l'Istituto:
- acquisisce la revoca in procedura;
- ne dà contestuale comunicazione all'Associazione interessata tramite posta elettronica certificata.
La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, lo stesso associato trasmetta una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. In tal caso, l'INPS comunica tempestivamente all'Associazione interessata anche tale evenienza.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, attualizzati per l'anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l'Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, se l'Associazione risulta soccombente nel giudizio, deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l'INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l'Associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'Associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- a seguito della perdita, da parte dell'Associazione, dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione.
Resta inoltre salva la facoltà dell'Istituto di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto di rispettiva competenza, con particolare riguardo a:
- sicurezza dei dati;
- adempimenti verso gli interessati;
- responsabilità verso terzi e verso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo deve pervenire all'Istituto tramite:
- posta elettronica certificata (PEC), oppure
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo:
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata.
L'Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa:
- alle proprie generalità di identificazione;
- ai poteri di rappresentanza indicati nella convenzione;
- all'eventuale documentazione a supporto.
È indicata anche la sede della CONFSAL F.I.S.A.L.S. in Piazza di Villa Carpegna n. 58, Roma (RM).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25602: contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S.;
- GPA35602: accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S.;
- GPA11602: debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S.
Il conto GPA25602 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35602 e GPA11602 sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l'Associazione sindacale.
Punti principali
Modalità di riscossione
L'INPS riscuote il contributo associativo, per le Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall'art. 2 della legge n. 233/1990 e successive modifiche. L'avviso di pagamento evidenzia quota associativa e Associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l'Istituto.
Gestione delle deleghe
L'Associazione trasmette all'INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e le revoche per le date previste (30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio). Le deleghe firmate, corredate da documento d'identità, vanno presentate alle Strutture INPS competenti entro il 15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall'anno successivo; se pervengono più deleghe per Associazioni diverse, l'INPS non ne considera nessuna ai fini della riscossione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta tra associato e Associazione, per cui le comunicazioni sul rapporto devono essere indirizzate all'Associazione. Se l'INPS riceve direttamente la revoca della delega, la acquisisce e la comunica all'Associazione via PEC; la revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca prima di tale tariffazione. Anche quest'ultima viene comunicata tempestivamente all'Associazione.
Costi del servizio
Sono previsti importi specifici per gestione nuove deleghe e emissione code line (€ 2,20 una tantum annuale), gestione revoca deleghe (€ 1,99), gestione singolo modello F24 (€ 0,17) e riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende in UNIEMENS (€ 0,17). La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l'Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è sollevato da responsabilità per l'applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l'Associazione soccombente rimborsa all'interessato la ritenuta operata. L'Associazione si impegna inoltre a ristorare l'INPS delle spese sostenute in controversie relative ai rapporti con gli associati. L'Istituto può sospendere la convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo va richiesto via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L'Associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. È indicata anche la sede della CONFSAL F.I.S.A.L.S. in Piazza di Villa Carpegna n. 58, Roma.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi associativi riscossi con F24 sono istituiti i conti GPA25602, GPA35602 e GPA11602, relativi rispettivamente a contributi associativi, accreditamento e debito per i contributi riscossi per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S. I conti sono movimentati secondo le ordinarie procedure e la Direzione Generale cura direttamente i rapporti finanziari con l'Associazione.
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