Cassazione Penale, Sentenza n. 23660/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano (del 3/7/2023) lamentando violazione delle prescrizioni della precedente sentenza della Corte di Cassazione (18/11/2022) e del divieto di reformatio in pejus. In particolare la Cassazione aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al 2010 (capo A) e aveva rinviato alla Corte d'appello per la determinazione della pena relativa al solo reato definitivo del 2011 (capo B). Tuttavia la Corte d'appello, pur avendo ridotto la confisca al solo importo relativo al capo B, ha confermato integralmente la pena complessiva (un anno e sei mesi) già inflitta in primo grado, motivando in base alla gravità complessiva, alla continuazione e ai precedenti: secondo la difesa ciò ha comportato o la mancata eliminazione della pena per il reato estinto o la rideterminazione in peius della pena per il residuo reato, violando art. 627 c.p.p., art. 597 c.p.p. e le prescrizioni della sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano rispettato la "lex specialis" ricavabile dalla sentenza rescindente e che abbiano violato il divieto di reformatio in pejus: il divieto, secondo la giurisprudenza richiamata, riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, ivi compresi gli aumenti per la continuazione. Essendo stato estinto per prescrizione il capo A, la Corte d'appello avrebbe dovuto decurtare la pena degli aumenti correlati ai reati estinti o comunque rideterminare la pena per il solo reato sopravvissuto attenendosi alle indicazioni della Cassazione. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio a diversa Sezione della Corte d'appello di Milano per la nuova determinazione della pena.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma sostanziale che disciplina il reato di omessa dichiarazione ai fini IVA, posto a fondamento delle imputazioni per gli anni 2010 e 2011.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; richiamato dalla Corte d'appello come parametro per valutare la proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del reato residuo e alla personalità del colpevole.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di osservare le prescrizioni della sentenza rescindente: la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno rispettato la lex specialis derivante dalla decisione della Cassazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che sancisce il divieto di reformatio in pejus quando l'appello è proposto solo dall'imputato; la Corte ha ricordato che tale divieto si estende a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, inclusi gli aumenti per continuazione.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla una parte della condanna (ad es. per estinzione per prescrizione di un reato) e rinvia per rideterminare la pena relativa ai rimanenti reati, la corte di rinvio deve conformarsi alle prescrizioni della Cassazione e rideterminare la pena tenendo conto dell'eliminazione degli aumenti correlati ai reati estinti.
- Il divieto di reformatio in pejus, valido quando impugna solo l'imputato, riguarda non soltanto l'entità numerica della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (es. aumenti per continuazione); pertanto, pronunciando l'estinzione di reati satellite, il giudice d'appello deve decurtare la pena complessiva degli incrementi correlati a quei reati.
- Quando la pena è stata determinata unitariamente in primo grado per più reati in continuazione, l'accertamento dell'estinzione di uno o più reati impone una nuova determinazione della pena per evitare che la decisione 'in parte liberatoria' rimanga priva di conseguenze concrete sulla sanzione.
- La presenza di precedenti penali e la reiterazione della condotta influenzano la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ma non giustificano la permanenza di aumenti di pena riferibili a reati successivamente estinti: questi ultimi devono essere comunque esclusi dalla determinazione definitiva della sanzione.
- Se il giudice d'appello non osserva le prescrizioni di una sentenza rescindente della Cassazione in materia di trattamento sanzionatorio, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla determinazione della pena e rinviare per nuovo giudizio sulla sola quantificazione.
- In casi analoghi, la difesa può ottenere l'annullamento parziale della decisione e il rinvio per nuova determinazione della pena; la Corte di legittimità è coerente nel richiedere che vengano eliminati gli effetti sanzionatori riferibili a reati estinti.
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