Cassazione Penale, Ordinanza n. 24186/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Biella: la Corte territoriale aveva escluso la circostanza aggravante della destrezza e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermando però la responsabilità per furto aggravato e la condanna. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo la nullità della sentenza del Tribunale; con il secondo motivo ha censurato l'affermazione di penale responsabilità, mirando in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché riproponeva argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito senza un confronto effettivo con la motivazione impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, poiché mirava a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa alla Cassazione quando la motivazione di merito sia immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato indirettamente dal riferimento al reato di furto aggravato; la decisione non si sofferma sulla norma sostanziale ma sulla tenuta del ricorso avverso la condanna.
art. 625 c.p.
Richiamato indirettamente tramite la qualificazione del fatto come furto aggravato e la menzione della circostanza aggravante della destrezza, poi esclusa in appello.
art. 606 c.p.p.
La Corte applica i limiti del sindacato di legittimità, dichiarando non deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Sono deducibili in cassazione solo vizi di motivazione nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre restano estranee al sindacato di legittimità le doglianze sulla mera persuasività, adeguatezza o puntualità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il giudice di appello esclude un'aggravante e riconosce attenuanti generiche ma conferma la responsabilità, il ricorso che contesti solo la ricostruzione dei fatti senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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