Cassazione Penale, Sentenza n. 17404/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare carceraria per 668 giorni in relazione a una rapina e poi assolto con sentenza irrevocabile. La Corte d'appello ha respinto la richiesta di indennizzo ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa del ricorrente, in particolare per la detenzione nella sua abitazione di una sacca definita "kit del rapinatore" (giubbotto nero, passamontagna, taglierino, penna pistola, somma di denaro). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 627, comma 3, e 628 c.p.p. in relazione all'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione: il giudice del rinvio non avrebbe rispettato i principi fissati nella sentenza rescindente e non avrebbe valutato se la condotta attribuita al ricorrente abbia effettivamente contribuito al mantenimento della misura cautelare dopo che era stato acquisito e verificato il suo alibi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati. Ha confermato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili, verificando ex ante se la condotta dell'istante abbia con dolo o colpa grave causato o contribuito a causare la falsa apparenza di illecito. Ha ritenuto non illogica la valutazione della Corte d'appello che ha qualificato la detenzione del "kit del rapinatore" come condotta gravemente colposa e sinergica all'adozione della misura cautelare. Tuttavia la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata perché essa non ha valutato esplicitamente la rilevanza di tale condotta rispetto al mantenimento della misura cautelare dopo l'acquisizione e la verifica dell'alibi dell'imputato. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame limitato a quel profilo.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Norma che disciplina il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione; richiamata per i criteri valutativi e le condizioni del riconoscimento dell'indennizzo, come integrata dall'art. 314 c.p.p. nella parte relativa all'esclusione del diritto per dolo o colpa grave.
art. 628 c.p.p.
Norma collegata alla disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione; citata in combinato articolo con art. 627 per i profili procedurali e di merito relativi alla domanda di riparazione.
art. 314 c.p.p.
Stabilisce che non spetta indennizzo se la persona abbia dato o contribuito a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave; la Corte interpreta che il giudice della riparazione debba accertare in modo autonomo e logico-motivazionale l'eventuale collegamento causale tra la condotta (dolo o colpa grave) e la custodia cautelare, sia nella fase genetica sia nel mantenimento della misura, e che non siano sufficienti mere apparenze o sospetti.
Massime di principio
- La richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione va valutata da un giudice che compia un esame autonomo ed ex ante di tutti gli elementi probatori disponibili, non limitandosi alla valutazione già svolta nel processo penale.
- La detenzione in casa di oggetti utilizzabili per reati (es. un "kit" con passamontagna, armi o mezzi per delinquere) può essere ritenuta condotta gravemente colposa e ostativa all'indennizzo se sussiste un collegamento apprezzabile e causale con l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- Non bisogna confondere la valenza indiziaria di un elemento con la prova piena della responsabilità: un elemento può restare indiziario (e quindi influente per la misura cautelare) pur non consentendo la condanna oltre ogni ragionevole dubbio in dibattimento.
- Quando l'indagato produce un alibi successivamente verificato, il giudice della riparazione deve valutare specificamente se la condotta addebitata abbia comunque contribuito al mantenimento della misura anche dopo l'acquisizione di quell'alibi; l'omessa valutazione su questo punto può determinare annullamento del provvedimento di rigetto.
- Non è sufficiente basare il diniego dell'indennizzo su semplici sospetti o su elementi non collegati causalmente alla misura cautelare; serve un apprezzabile nesso causale tra la condotta colposa e la custodia cautelare.
- In casi analoghi, se la motivazione del giudice della riparazione risulta carente su punti essenziali (es. incidenza di nuovi elementi probatori come l'alibi), è probabile l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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