Cassazione Penale, Sentenza n. 19646/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per il delitto di tentata estorsione aggravata (capo 7). Le censure principali erano: (a) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge in ordine al concorso e alla partecipazione causale di ciascun imputato (in particolare Solazzo), con contestata insufficiente indicazione degli elementi provanti il contributo causale; (b) mancata o erronea riqualificazione della condotta nella fattispecie di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" (art. 393 c.p.), per presunta esistenza di un credito legittimo e prestito; (c) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra imputazione originaria e sentenza (in particolare per l'aggravante delle "più persone riunite" e per l'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3 n.1 c.p.); (d) errata valutazione degli estremi dell'aggravante della riunione di più persone, e della sua comunicabilità anche ai non presenti; (e) censure sul trattamento sanzionatorio, sulla riduzione per tentativo e sul giudizio di bilanciamento.
La decisione
la Corte di Cassazione, con decisione del 9 maggio 2025 (relatore Cons. Anna Maria De Santis), ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati. Ha confermato che: l'aggravante delle "più persone riunite" era ritualmente contestata in fatto e adeguatamente motivata; le risultanze intercettive e dichiarative dimostravano la partecipazione o quantomeno il rafforzamento del proposito criminoso da parte dei ricorrenti (anche di chi non fu materialmente presente); non era possibile riqualificare il fatto quale esercizio arbitrario di un diritto (art. 393 c.p.) per l'opacità del credito e le modalità plurali di esazione; le scelte della Corte di merito in tema di quantificazione della pena e delle diminuzioni per tentativo erano insindacabili in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 630 c.p. (originaria contestazione)
la fattispecie originaria complessa includeva elementi di violenza/coazione; la riqualificazione nella residua ipotesi di tentata estorsione è stata ritenuta prevedibile e legittima rispetto all'imputazione originaria
art. 629, comma 2 c.p. (tentata estorsione aggravata)
usata per qualificare il capo di imputazione residuo; la Corte ha confermato che, dato il quadro fattuale, la sussunzione nel paradigma di cui all'art. 629, comma 2 era prevedibile
art. 628, comma 3 n.1 c.p. (aggravante delle più persone riunite)
l'aggravante ha natura oggettiva e può essere contestata in fatto quando la descrizione della condotta evoca la simultanea presenza di almeno due persone; si comunica anche ai non materialmente presenti se erano consapevoli della pluralità o l'ignoranza è colposa
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
la Corte ha escluso tale riqualificazione perché per configurare l'art. 393 è necessario che la pretesa del creditore sia chiaramente riconducibile a un diritto esercitabile; qui il credito era 'opaco' e l'esazione plurale rendeva implausibile la ricostruzione come mera esercitazione privata di un diritto
art. 521 c.p.p. (correlazione imputazione-sentenza)
il principio è rispettato se la descrizione in imputazione consente all'imputato di difendersi adeguatamente; nel caso l'imputazione descriveva la contemporanea presenza e il contributo materiale, perciò la Corte ha ritenuto la correlazione sufficiente
art. 210 c.p.p. (escussione della persona offesa)
utilizzata per ricordare che la persona offesa si era avvalsa della facoltà di non rispondere, elemento che ha inciso sulla valutazione delle prove disponibili
art. 59 c.p. (circostanze che si comunicano)
applicata per sottolineare che l'aggravante oggettiva si comunica ai correi quando costoro erano consapevoli della pluralità degli autori o l'ignoranza è derivata da colpa
art. 56, art. 69, art. 133 c.p. (tentativo, recidiva/attenuanti, determinazione della pena)
impiegati per valutare la riduzione per tentativo, il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche e la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto la valutazione della corte di merito corretta e insindacabile
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato in relazione ai limiti di motivazione dei ricorsi per cassazione (enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari)
giurisprudenza di Sezioni Unite (es. sentenza Filardo; sentenza Alberti)
la Corte ha richiamato i principi nomofilattici secondo cui l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una pretesa chiaramente riconducibile a un diritto e che l'aggravante delle più persone riunite può essere contestata quando la descrizione materiale rende prevedibile tale qualificazione
Massime di principio
- L'aggravante delle "più persone riunite" ha natura oggettiva: è validamente contestata se l'imputazione descrive la presenza simultanea di due o più soggetti nel luogo e al momento della condotta violenta, permettendo all'imputato di difendersi.
- L'aggravante oggettiva può comunicarsi anche a chi non era materialmente presente se questi era consapevole che il reato sarebbe stato eseguito da più persone, oppure se la sua ignoranza è dovuta a colpa.
- Per escludere la riqualificazione in 'esercizio arbitrario delle proprie ragioni' (art. 393 c.p.) è necessario che emergano con chiarezza la liceità e la titolarità del credito; l'opacità del titolo e modalità plurali e coercitive di esazione rendono più probabile la qualificazione come estorsione.
- La correlazione fra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.) è rispettata quando la descrizione materiale dei fatti nell'atto di imputazione consente all'imputato di individuare le circostanze aggravanti e di organizzare la difesa; la mera mancata esplicita menzione dell'articolo aggravante non è di per sé sufficiente a rendere la contestazione nulla.
- Le valutazioni di merito sulla partecipazione, sul contributo causale e sulla quantificazione della pena (compresa la riduzione per tentativo) sono in linea di massima insindacabili in Cassazione se motivate e logicamente coerenti con le prove acquisite.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni rese nel processo, se congruamente messe a sistema, possono comprovare sia la preordinazione sia la consapevolezza degli imputati rispetto alla pluralità degli esecutori, rafforzando la ricostruzione della responsabilità anche per chi non ha materialmente partecipato all'azione violenta.
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