Sentenza n. 402/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della nota di diniego di ANAS S.p.A. prot. n. U.0805741 del 16.10.2023, ricevuta da Caronte & Tourist S.p.A. in pari data a mezzo pec, relativa all'istanza di autorizzazione per l'installazione di un gazebo mobile, prot. n. CDG-0629101, del 4.8.2023, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché allo stato non conosciuti; e per la conseguente condanna di ANAS S.p.A. all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica della ricorrente, ivi incluso l'accoglimento dell'istanza trasmessa il 4.8.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ANAS S.p.A. all'autorizzazione per l'installazione di un gazebo mobile presso il piazzale ANAS di Villa San Giovanni
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario e concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui ANAS S.p.A. aveva respinto l'istanza di autorizzazione all'installazione di un gazebo mobile nel piazzale destinato alla gestione e allo smistamento dei flussi diretti all'area imbarchi. L'installazione era finalizzata a fornire informazioni agli utenti, indicare l'accesso alla biglietteria e consentire la bigliettazione tramite terminale mobile, in analogia a quanto già consentito a un altro operatore. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 1, 3 e 21-octies l. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità; violazione di varie disposizioni del Codice della strada, in relazione alla valutazione dei possibili rallentamenti, accumuli di traffico e infrazioni; nullità o inefficacia di una precedente comunicazione di ANAS del 24 maggio 2023, ove intesa come diniego formale, per carenza degli elementi essenziali ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. Nel corso del giudizio ANAS ha depositato la convenzione d'uso del piazzale stipulata con l'altro operatore; la ricorrente si è riservata di impugnarla con motivi aggiunti. Successivamente, le parti hanno raggiunto e formalizzato un accordo transattivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione depositata dalla difesa della ricorrente e controfirmata per adesione dalle controparti esprimeva in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione, in ragione della transazione intervenuta tra le parti. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. Le spese processuali sono state integralmente compensate in considerazione dell'esito del giudizio e dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione univoca della parte ricorrente, condivisa dalle controparti, circa il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita uno specifico profilo applicativo ulteriore.
artt. 1, 3 e 21-octies l. 241/1990
Disposizioni poste a fondamento dei motivi di ricorso, non esaminate dal TAR a causa dell'improcedibilità.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità o inefficacia di una precedente comunicazione di ANAS; la questione non è stata esaminata.
artt. 1, 5, 6, 12, comma 3, 14, 23 e 37 d.lgs. 285/1992
Disposizioni del Codice della strada richiamate nel secondo motivo di ricorso; non esaminate per la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta e univoca perdita dell'interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio e condivisa dalle controparti, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La formalizzazione di una transazione tra le parti, quando comporta il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio e tale effetto è dichiarato processualmente, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e accompagnata da un accordo tra le parti, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.
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