Cassazione Civile, Ordinanza n. 22499/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento disposto dal datore di lavoro da una sede di Torino a una sede di Gatteo, deciso dopo la chiusura dello showroom torinese. La lavoratrice ha rifiutato il trasferimento invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sostenendo che il provvedimento fosse ingiustificato perché privo di adeguate ragioni tecnico-organizzative e produttive, anche in relazione alle mansioni effettivamente svolte, in parte fuori sede e di promozione commerciale. Il datore di lavoro ha invece contestato la legittimità del rifiuto e ha intimato il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata superiore a cinque giorni, ritenendo il trasferimento doveroso e il rifiuto ingiustificato. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme processuali e probatorie, lamentando: mancato riconoscimento delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento; errata esclusione della sufficienza della chiusura della sede di origine; erronea valorizzazione con effetti confessorî di una e-mail del 28 novembre 2019; motivazione contraddittoria e apparente; e, in via ulteriore, erronea valutazione delle allegazioni sulle mansioni presso la nuova sede e disapplicazione della disciplina sul luogo di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul trasferimento e sul rifiuto della lavoratrice investissero in realtà la valutazione del fatto e delle prove compiuta dalla Corte d'appello, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Ha confermato il principio secondo cui il controllo giudiziale sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento non può estendersi al merito della scelta imprenditoriale e che non è richiesto che il trasferimento sia l'unica soluzione inevitabile, essendo sufficiente una scelta ragionevole tra più opzioni. Ha inoltre escluso che la e-mail richiamata integrasse una confessione in senso tecnico e ha ritenuto insussistente un vizio di motivazione apparente o contraddittoria. Infine, ha dichiarato inammissibili i motivi ulteriori perché privi di interesse, essendo già formatosi giudicato interno sulla prima ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Il trasferimento del lavoratore è legittimo se sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; il controllo giudiziale verifica la corrispondenza del provvedimento alle finalità dell'impresa senza sostituirsi al merito della scelta datoriale.
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento del lavoratore va valutata in concreto dal giudice di merito alla luce delle circostanze del caso e della conformità a buona fede della condotta tenuta.
art. 2697 c.c.
La parte che allega la legittimità del trasferimento e del licenziamento deve provare i presupposti di fatto posti a fondamento della propria pretesa o difesa secondo il riparto dell'onere probatorio.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte esclude che vi sia stata un'effettiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle risultanze probatorie è stata ritenuta impropriamente veicolata come violazione di legge, poiché in realtà mirava a contestare l'apprezzamento del fatto.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile nella misura in cui pretendeva una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 2730 c.c.
La Corte precisa i requisiti della confessione, richiedendo consapevole ammissione di un fatto obiettivo sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte.
art. 2734 c.c.
È richiamato nel motivo relativo alla presunta confessione, ma la Corte esclude che il documento valorizzato dalla sentenza impugnata avesse natura confessorî.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nel dedurre la carenza di allegazione avversaria.
art. 421 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nel dedurre la carenza di allegazione avversaria.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nel dedurre la carenza di allegazione avversaria.
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
La Corte ha riservato la motivazione in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 18, quarto comma, L. 300/1970
La Corte d'appello ha applicato la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale applicazione perché ha rigettato il ricorso.
art. 111, sesto comma, Cost.
Viene richiamato quale parametro generale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è deducibile in cassazione sotto questo numero.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale nei casi estremi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il controllo giudiziale sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento del lavoratore verifica la coerenza del provvedimento con le finalità dell'impresa, ma non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla scelta imprenditoriale; il trasferimento non deve essere l'unica soluzione possibile, essendo sufficiente che sia una scelta ragionevole tra più opzioni.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede una valutazione concreta della condotta del lavoratore alla luce delle circostanze del caso e del parametro della buona fede, valutazione riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La deduzione in cassazione di vizi di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile o infondata.
- La confessione in senso tecnico presuppone una consapevole ammissione di un fatto obiettivo sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte; un mero passaggio argomentativo o un documento letto nel contesto complessivo non integra automaticamente confessione.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non essendo più sufficiente la denuncia di una motivazione semplicemente ritenuta insufficiente.
- Quando una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata non è efficacemente censurata, i motivi rivolti contro ulteriori argomentazioni diventano inammissibili per difetto di interesse, essendo la decisione già sorretta da una motivazione sufficiente e definitiva.
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