Sentenza n. 1240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter) n. 02156/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento GSE di accoglimento parziale di una Proposta di Progetto e di Programma di Misura, con attribuzione della categoria CIV-T e di una vita tecnica di 15 anni
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una PPPM relativa all'installazione di una pompa di calore geotermica acqua/acqua destinata alla produzione di calore per la rete di teleriscaldamento di un complesso condominiale servente circa 2.500 utenze, comprese utenze residenziali, scolastiche, commerciali e una bancaria. Il GSE, dopo il preavviso di rigetto, aveva accolto parzialmente la proposta, rilevando l'incoerenza tra la classificazione dell'intervento nella categoria CIV-T e l'indicazione di una vita tecnica di 20 anni, propria della categoria IND-T, e aveva quindi corretto il parametro portandolo a 15 anni. In primo grado la società aveva sostenuto che l'intervento dovesse essere classificato nella categoria IND-T, oppure che, pur rientrando nella CIV-T, potesse beneficiare di una vita tecnica di 20 anni in ragione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto. Con l'appello sono stati dedotti: violazione dell'art. 2 del d.m. 28 dicembre 2012, degli artt. 1 e 7 delle Linee guida EEN 9/11, della tabella 2 e della nota 2 della tabella A; violazione della disciplina relativa alla scheda tecnica 22T, della normativa fiscale sulle accise e della disciplina autorizzatoria; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti; illegittima integrazione postuma della motivazione. L'appellante ha inoltre sostenuto che il GSE avrebbe dovuto considerare le osservazioni procedimentali e che l'espressione "riferimento generale" contenuta nell'art. 7.3 delle Linee guida consentisse una libera deroga ai valori tabellari. Il capo della sentenza relativo all'illegittimità sopravvenuta del provvedimento per omessa applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 non è stato appellato ed è pertanto passato in giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello. In via preliminare ha rilevato la formazione del giudicato sul capo non impugnato relativo alla dedotta illegittimità sopravvenuta del provvedimento. Nel merito ha confermato che l'intervento appartiene al settore residenziale-terziario e deve essere classificato nella categoria CIV-T, relativa alla generazione di calore o freddo per climatizzazione e produzione di acqua calda nei settori residenziale, agricolo e terziario. La categoria IND-T riguarda invece processi industriali di generazione o recupero del calore per raffreddamento, essiccazione, cottura, fusione e attività analoghe. Ai fini della classificazione non rilevano la dimensione o la struttura dell'impianto, né il numero e la densità delle utenze servite, ma i criteri indicati dalle Linee guida: settore d'intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e vita utile assegnata. Il fatto che una centrale di teleriscaldamento presenti caratteristiche tecniche assimilabili a un impianto industriale non consente quindi di ricondurre alla categoria IND-T un intervento destinato a utenze residenziali e terziarie. Il GSE non ha integrato postumamente la motivazione: il provvedimento indicava già con chiarezza la discordanza tra categoria CIV-T e vita tecnica di 20 anni e ha semplicemente ripristinato la coerenza con il valore tabellare di 15 anni. Il GSE non era tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione della proponente, essendo sufficiente motivare il rigetto sulla base dell'incompatibilità oggettiva tra classificazione e parametro dichiarato. I richiami alla normativa fiscale sulle accise, alla disciplina autorizzatoria e alla nota relativa agli interventi standardizzati sono stati ritenuti estranei o non pertinenti, perché riferiti a discipline o metodologie diverse da quella applicabile alla PPPM esaminata. Quanto al secondo motivo, la previsione dell'art. 7.3 delle Linee guida secondo cui le categorie della tabella 2 costituiscono un "riferimento generale" non attribuisce al proponente una facoltà di deroga libera o discrezionale. Gli interventi riconducibili a una categoria devono assumere il valore di vita utile e il coefficiente di durabilità associati; lo scostamento è ammesso soltanto in casi particolari, quali l'impossibilità oggettiva di classificare l'intervento in una categoria o la sua riconducibilità a più categorie, e deve essere motivato, documentato e valutato con criterio prudenziale. Poiché l'intervento rientrava esattamente nella categoria CIV-T, non ricorrevano i presupposti per lo scostamento. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 d.m. 28 dicembre 2012
la vita tecnica dell'intervento è "il numero di anni successivi alla realizzazione dell'intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia"
La vita tecnica deve essere individuata secondo la categoria normativa di appartenenza dell'intervento; per la categoria CIV-T il valore è pari a 15 anni.
art. 7.2 Linee guida EEN 9/11
le categorie omogenee sono raggruppate in base al "settore d'intervento, la forma di energia risparmiata, il servizio energetico reso e/o la vita utile assegnata"
La classificazione dell'intervento dipende dai criteri settoriali ed energetici indicati dalla disposizione, non dalle sole caratteristiche dimensionali o strutturali dell'impianto.
art. 7.3 Linee guida EEN 9/11
le categorie omogenee costituiscono "un riferimento generale" e gli scostamenti "dovranno in ogni caso essere opportunamente motivati, documentati e valutati sulla base di un criterio prudenziale"
Il riferimento tabellare è vincolante per gli interventi riconducibili con certezza a una categoria; la deroga è possibile solo in casi particolari, come l'impossibilità di classificazione o la riconducibilità a più categorie, e non è liberamente rimessa al proponente.
Tabella 2, Allegato A, Linee guida EEN 9/11
CIV-T: "settore residenziale, agricolo e terziario: generazione di calore/freddo per la climatizzazione e produzione di acqua calda"; IND-T: "processi industriali-generazione o recupero di calore per raffreddamento, essicazione, cottura, fusione ecc."
Un impianto di produzione di calore destinato a utenze residenziali e terziarie rientra nella CIV-T, anche se l'impianto presenta dimensioni o caratteristiche tecniche assimilabili a quelle industriali; alla CIV-T sono associati 15 anni di vita utile e un coefficiente di durabilità di 2,65.
art. 7.4 Linee guida EEN 9/11
nell'ambito delle schede tecniche standardizzate o analitiche la definizione del coefficiente di durabilità avviene sulla base dei criteri dell'art. 7.2 e di ulteriori fattori specifici
La possibilità di considerare ulteriori fattori riguarda la predisposizione delle specifiche schede tecniche e non consente di derogare ai valori della categoria applicabile in una proposta rendicontata a consuntivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
La questione relativa alla sua applicazione non è stata devoluta in appello ed è quindi coperta dal giudicato formatosi sul relativo capo della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Ai fini dell'inquadramento di un intervento di efficienza energetica nelle categorie previste dalle Linee guida, rilevano il settore d'intervento, la forma di energia risparmiata, il servizio energetico reso e gli altri criteri normativamente previsti; non assumono rilievo decisivo la dimensione, la struttura o la complessità tecnica dell'impianto quando l'utenza servita appartiene a un diverso settore.
- Un intervento destinato alla produzione di calore per utenze residenziali o terziarie deve essere ricondotto alla categoria CIV-T anche se l'impianto di produzione presenta caratteristiche tecniche o dimensionali assimilabili a quelle di un impianto industriale; la categoria IND-T è riservata ai processi industriali tipizzati dalle Linee guida.
- L'espressione "riferimento generale" riferita ai valori della tabella delle categorie omogenee non attribuisce al proponente una facoltà di deroga libera e discrezionale: gli interventi esattamente riconducibili a una categoria devono assumere la vita utile e il coefficiente di durabilità associati.
- Lo scostamento dai valori tabellari è ammissibile soltanto in casi particolari, come l'impossibilità oggettiva di classificare l'intervento in una categoria o la sua riconducibilità a più categorie, e deve essere motivato, documentato e valutato secondo un criterio prudenziale.
- Quando la proposta indica una categoria di intervento e un parametro di vita utile incompatibile con essa, il GSE può correggere il parametro per ripristinare la coerenza prevista dalla disciplina, senza che ciò integri una modifica sostanziale o un'integrazione postuma della motivazione, purché l'incompatibilità sia già esplicitata nel provvedimento.
- In presenza di una discordanza oggettiva tra la categoria dichiarata e il valore di vita utile applicato, l'obbligo motivazionale dell'amministrazione è assolto mediante l'indicazione di tale incompatibilità; non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento addotto dal privato quando tali argomenti siano estranei o inidonei a superare la disciplina settoriale.
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