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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7018/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la confisca preventiva, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, di aziende, beni immobili, veicoli, strumenti finanziari e liquidità nella loro disponibilità. Contestano: a) la retrodatazione del periodo di pericolosità qualificata di Francesco Francofonti alla metà degli anni '90, ritenendo che la Corte abbia fondato tale retrodatazione su una generica "esperienza giudiziaria" e non su dati processuali verificabili; b) la qualificazione delle imprese del Francofonti come "impresa mafiosa", sostenendo che non sussista asservimento o commistione stabile tra attività imprenditoriale lecita e interessi del sodalizio (la loro attività sarebbe stata autonoma e limitata a segnalazioni e riscossione del pizzo); c) l'estensione della confisca all'intero patrimonio aziendale, poiché le imprese furono costituite tra il 1986 e il 1990, antecedentemente alla presunta pericolosità, e dunque non sarebbero state costituite o condotte sin dall'inizio con mezzi illeciti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto che: 1) la Corte d'appello non si sia limitata a richiamare una generica "esperienza giudiziaria", ma abbia legittimamente dedotto l'anticipazione del periodo di pericolosità in considerazione della necessità, nel contesto mafioso, di un periodo congruo per verificare l'affidabilità per compiti fiduciari; eventuali profili di illogicità sarebbero al più vizi della motivazione non sindacabili in questa sede (art. 10, co. 3, d.lgs. 159/2011); 2) la nozione di "impresa mafiosa" comprende anche l'impresa il cui titolare non riceve direttamente capitali illeciti ma trae dalla relazione con il sodalizio vantaggi rilevanti (acquisizione di commesse, eliminazione della concorrenza) e quindi opera strumentalmente per i fini dell'associazione (richiamata giurisprudenza: Sez. 6, n. 7072/2021 Zummo e Sez. 6, n. 49750/2019 Diotallevi); 3) se l'attività imprenditoriale si è sviluppata e consolidata con l'ausilio e sotto la protezione dell'associazione mafiosa, l'intero capitale sociale e patrimonio aziendale risultano "contaminati" e sono soggetti a confisca, non essendo praticamente distinguibile la quota riconducibile a risorse illecite da quella derivante da capacità imprenditoriale. Perciò la confisca integrale è stata confermata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, co. 1

    art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Consente la confisca di prevenzione di aziende e beni qualora risultino di provenienza illecita o costituiscano reimpiego di profitti illeciti; la norma è stata applicata anche quando l'impresa ha beneficiato della protezione/ausilio mafioso senza diretto apporto di capitali illeciti

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, co. 3

    art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Limita la sindacabilità in sede di legittimità delle censure attinenti alla motivazione dei provvedimenti di prevenzione, rendendo non deducibile avanti il giudice di legittimità un vizio meramente motivazionale quando la materia è quella della prevenzione

  • codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per fissare la somma a 3.000 euro per ciascun ricorrente

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, Zummo; Sez. 6, Diotallevi)

    Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021 (Zummo); Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019 (Diotallevi)

    Consolidata interpretazione secondo cui la nozione di "impresa mafiosa" si estende anche alle imprese che, pur non essendo finanziate direttamente con proventi illeciti, traggono dalla relazione con il sodalizio vantaggi tali da renderle strumenti per il perseguimento dei fini dell'associazione; ne consegue la possibilità di confiscare l'intero patrimonio aziendale

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione può colpire l'intero patrimonio aziendale se l'impresa si è sviluppata o consolidata grazie all'ausilio o alla protezione di un'organizzazione mafiosa, anche in assenza di diretto apporto di capitali illeciti.
  • La nozione di "impresa mafiosa" non richiede necessariamente che l'associazione immetta direttamente risorse economiche nell'impresa: è sufficiente che l'impresa tragga vantaggi rilevanti (es. acquisizione di commesse, eliminazione della concorrenza) dalla relazione con il sodalizio, configurandosi così come strumento operativo dell'associazione.
  • Per retrodatare il periodo di pericolosità o accertare l'intraneità a un sodalizio mafioso, i giudici possono fondarsi su elementi logici e indizi che dimostrino una stabile e duratura relazione di fiducia; censure basate su appellazioni generiche alla "esperienza" del giudice di merito sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità.
  • In materia di misure di prevenzione, i vizi di motivazione sono in parte non sindacabili in Cassazione; per ribaltare una confisca preventiva è necessario produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di qualsivoglia contatto sostanziale o vantaggio derivante dall'associazione criminale, o la separabilità evidente delle risorse lecite da quelle "contaminate".
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato contro provvedimenti di prevenzione rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di impugnare è quindi cruciale.

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