Sentenza del 25/07/2024 n. 568 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ACCISE - olio combustibile - stoccaggio - deposito commerciale - esercizio - deposito fiscale - utilizzo - mantenimento di temperatura costante - fatto generatore dell'accisa - stabilimento di produzione - configurabilità - esclusione - connessione alla produzione - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione ai fini delle accise del consumo di gasolio impiegato per alimentare una caldaia atta a mantenere l'olio combustibile stoccato (a ca. 40-45°C) sufficientemente fluido in sei serbatoi di un deposito fiscale, in vista della successiva cessione a terzi. L'Ufficio doganale sosteneva che i depositi commerciali in regime di deposito fiscale non sono "stabilimenti di produzione" ai sensi dell'art. 22 D.lgs. n.504/1995 e che il consumo per il riscaldamento non è "connesso" alla produzione; pertanto il consumo è fatto generatore dell'accisa. La società resistente contestava l'avviso di pagamento invocando l'assimilazione del consumo a quello connesso alla produzione, il precedente orientamento amministrativo e profili procedurali (motivazione, legittimo affidamento, contraddittorio).
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio doganale, riformando la decisione di primo grado e respingendo il ricorso della E S.r.l. Ha seguito il principio di diritto espresso dalla Cassazione (sent. n. 812/2024) secondo cui il consumo di combustibile per riscaldare prodotto stoccato in depositi separati e finalizzato alla successiva cessione non è connesso alla produzione e costituisce fatto generatore dell'accisa. È stata esclusa l'applicazione di aliquote agevolate destinate agli usi industriali; tuttavia sono stati esclusi interessi e sanzioni per il periodo anteriore al cambiamento di orientamento amministrativo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995 - art. 22
L'art.22 delimita la nozione di "stabilimento di produzione" e i consumi connessi alla produzione; la Corte ha ritenuto che i depositi commerciali non rientrano nella nozione di stabilimento di produzione e quindi i consumi ivi effettuati non sono automaticamente assoggettati all'esenzione o a speciali regimi connessi alla produzione.
D.lgs. n. 504/1995 - art. 26
La disciplina delle aliquote e delle agevolazioni per usi industriali è di stretta interpretazione: l'agevolazione richiede che il combustibile sia impiegato nell'ambito dell'attività produttiva e per finalità produttive direttamente connesse; consumi effettuati fuori dallo stabilimento o finalizzati alla cessione a terzi non rientrano nella fattispecie agevolata.
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 812/2024
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce il principio secondo cui non è sufficiente l'esistenza di attività complesse o strumentali: la connessione al ciclo produttivo deve essere stretta e necessaria. Applicata dalla Corte d'appello per escludere l'assimilazione del riscaldamento nei depositi alla produzione.
Massime di principio
- Il riscaldamento di prodotti energetici in depositi commerciali/fiscali per mantenerne la fluidità in vista della successiva cessione a terzi costituisce consumo soggetto ad accisa e non consumo "connesso" alla produzione.
- Per ottenere aliquote agevolate o essere esentati dall'accisa (uso industriale/connesso), è necessario che il consumo avvenga nell'ambito dello stabilimento di produzione e sia strettamente strumentale e necessario al ciclo produttivo; la mera utilità o accessorietà non è sufficiente.
- La qualità giuridica del luogo (deposito fiscale vs. stabilimento di produzione) è cruciale: la mera presenza di attività complesse o servizi accessori non trasforma un deposito commerciale in stabilimento di produzione.
- Il cambiamento di orientamento dell'amministrazione è legittimo; tuttavia, in presenza di prassi anteriori, la Corte può escludere interessi e sanzioni per il periodo pregresso. Non esclude però il recupero dell'accisa per le annualità interessate dal nuovo orientamento.
- In fase preventiva, per cercare di qualificare consumi come connessi alla produzione è necessario documentare in modo stringente il nesso funzionale e spaziale tra il consumo e il ciclo produttivo (impianto, ubicazione, flussi produttivi); in mancanza di ciò la qualificazione agevolata è difficile da ottenere.
- Sotto il profilo procedurale, le censure su motivazione e legittimo affidamento possono essere rilevanti, ma non sovvertono la valutazione sostanziale del rapporto tra consumo e produzione se il nesso oggettivo manca.
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