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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13026/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

La controversia

La società ricorrente impugnava cinque ordinanze-ingiunzione e i relativi verbali di accertamento con cui la Polizia Municipale di Venezia le aveva contestato, quale titolare di un natante ad uso noleggio con conducente, l’accesso e il transito nella zona a traffico limitato acquea del Comune senza la preventiva comunicazione/autocertificazione richiesta dalla disciplina comunale. In primo grado l’opposizione era stata accolta e gli atti sanzionatori annullati; in appello, invece, il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo legittime le limitazioni comunali per gli NCC autorizzati da altri Comuni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione di norme costituzionali, del TFUE e della disciplina nazionale e regionale sul trasporto non di linea, sostenendo che il regolamento e l’ordinanza comunale introducessero una discriminazione illegittima tra operatori autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni, oltre a non considerare correttamente la segnalazione dell’AGCM e la qualificazione dell’attività svolta come non abusiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina comunale veneziana, nella parte in cui limitava l’accesso alla ZTL acquea ai soli titolari di licenze NCC rilasciate da altri Comuni, introduceva una restrizione non consentita dalla legge statale e regionale, perché la potestà regolamentare comunale poteva disciplinare le modalità di svolgimento del servizio ma non discriminare in base al Comune di rilascio del titolo. Ha quindi qualificato la disposizione come viziata da eccesso di potere e ha ritenuto corretto il giudizio di merito che aveva escluso l’integrazione degli illeciti. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando le ordinanze-ingiunzione opposte. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del vizio denunciato, ossia violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate a sostegno della discriminazione lamentata.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà di circolazione e iniziativa economica sul mercato dei trasporti.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla libertà di iniziativa economica.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate.

  • art. 117, comma 2, lett. e) ed m), Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre il contrasto con la competenza legislativa statale in materia di concorrenza e livelli essenziali.

  • artt. 4, 49, 91, 96, 101 e 102 TFUE

    Richiamati dalla ricorrente a tutela della libera circolazione e della concorrenza nel mercato interno.

  • Reg. 2454/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme eurounitarie invocate.

  • Reg. 12/1998

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme eurounitarie invocate.

  • Reg. 1073/2009

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme eurounitarie invocate.

  • artt. 1, 2, 3 e 8 l. 287/1990

    Richiamati dalla ricorrente per dedurre violazioni della disciplina antitrust e della tutela del mercato.

  • art. 5 dell’Ordinanza dirigenziale n. 310/2006 del Comune di Venezia

    La Corte ne afferma l’illegittimità nella parte in cui limita l’accesso alla ZTL acquea ai soli NCC provenienti da altri Comuni.

  • art. 5-bis l. 21/1992

    Richiamato come base della disciplina comunale del servizio NCC e della comunicazione preventiva, ma non idoneo a legittimare la discriminazione territoriale rilevata.

  • art. 1, lett. a), del Regolamento comunale per l’accesso al territorio del Comune di Venezia

    Richiamato nella catena normativa comunale applicata alle autorizzazioni NCC.

  • art. 43, comma 1, lett. c), l. reg. Veneto n. 63/1993

    Norma sanzionatoria regionale richiamata per la violazione contestata.

  • art. 11, comma 1, l. 21/1992

    La Corte precisa che consente di condizionare l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC, ma non di escluderla in via totale o discriminatoria.

  • art. 12, comma 5, l. reg. Veneto n. 63/1993

    "il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore"

    La Corte interpreta la norma nel senso che consente di considerare il moto ondoso nella fase di rilascio delle autorizzazioni e di disciplina del traffico, ma non di distinguere il transito degli operatori già autorizzati in base al Comune che ha rilasciato il titolo.

  • art. 21 l. 287/1990

    Richiamato in relazione alla segnalazione dell’AGCM sulle distorsioni concorrenziali segnalate al Comune.

  • art. 21-bis l. 287/1990

    Richiamato nel riferimento alla riserva dell’AGCM di esercitare i propri poteri in caso di mancata conformazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La potestà regolamentare comunale in materia di autoservizi pubblici non di linea deve restare entro i limiti della disciplina statale e regionale: può regolare le modalità di svolgimento del servizio, ma non introdurre divieti o differenze di trattamento fondate sul Comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.
  • Una restrizione alla circolazione o al transito dei mezzi NCC è legittima solo se riconducibile a un concreto potere normativo attribuito dalla legge e se rispetta i criteri di ragionevolezza e proporzionalità; non è consentito trasformare un potere di regolazione in una preclusione generalizzata per categorie di operatori territorialmente individuate.
  • Quando la norma primaria consente di modulare il traffico o di contingentare le autorizzazioni per esigenze ambientali o di viabilità, la disciplina locale può incidere sulla quantità o sulle modalità dell’accesso, ma non può operare una discriminazione tra titolari di identico titolo abilitativo sulla base della provenienza dell’autorizzazione.
  • Se la disposizione amministrativa applicata alla sanzione è viziata e la sua disapplicazione comporta l’insussistenza dell’illecito contestato, il giudice di legittimità può decidere la causa nel merito senza rinvio e annullare direttamente le ordinanze-ingiunzione.
  • Le segnalazioni delle Autorità indipendenti possono confermare la lettura di un quadro di distorsioni concorrenziali, ma la decisione resta ancorata soprattutto alla verifica della conformità della disciplina locale alla legge attributiva del potere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeTrasportoInadempimento
RamiProcesso civileCommercialeContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàEccessiva onerosità sopravvenuta

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