Ordinanza n. 818/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; - dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - del giudizio negativo di 28,08 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; - per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta di un concorso per dirigenti tecnici, conseguente al giudizio negativo riportato nella prova preselettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali con i quali sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nella parte in cui non risultava inserita, nonché l'avviso relativo al calendario e alle sedi delle prove scritte. Ha inoltre contestato il giudizio negativo di 28,08 riportato nella prova preselettiva, i quiz predisposti e somministrati per tale prova, ritenuti non conformi alle linee guida, mal formulati, errati o suscettibili di più risposte corrette, e i verbali relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti. È stato altresì impugnato, ove occorresse, il decreto direttoriale disciplinante il concorso, qualora interpretato nel senso di consentire quesiti privi di univocità logica o suscettibili di plurime soluzioni corrette. La ricorrente ha proposto domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della conferma degli effetti del decreto cautelare precedentemente concesso. La decisione è stata fondata sul bilanciamento degli interessi coinvolti e sulla circostanza che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Non è stata definita la controversia nel merito, la cui trattazione è stata fissata per il 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare incidentale.
art. 419 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Individua il ruolo nel quale sono destinati a essere assunti i dirigenti tecnici oggetto della procedura concorsuale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo deve bilanciare gli interessi coinvolti nella controversia, valutando anche la situazione concreta maturata nelle more del giudizio.
- La circostanza che il candidato abbia già sostenuto la prova successiva a quella contestata può giustificare, nel bilanciamento cautelare, la conferma degli effetti di una precedente misura cautelare, senza anticipare la decisione sul merito della legittimità dell'esclusione.
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