Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14041/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello resa in rinvio dalla Corte di Cassazione; il ricorrente deduce violazione dell'art. 597 commi 3 e 4 c.p.p. sostenendo che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha aggravato la pena rispetto alla determinazione già fissata dal Tribunale (aumento della pena base e ulteriore maggiorazione per continuazione interna) in assenza di gravame da parte del pubblico ministero. Il ricorrente invoca il divieto di reformatio in pejus (anche nelle singole componenti del calcolo della pena) e la tutela dell'art. 7 CEDU, nonché i rilievi costituzionali ex art. 117 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura preclusa perché la determinazione del trattamento sanzionatorio, così come specificata nella prima sentenza di appello annullata in parte, non era stata impugnata nel primo ricorso e quindi non poteva essere nuovamente dedotta. Inoltre la Corte ha ritenuto che la sentenza di rinvio non abbia concretamente aggravato la posizione dell'imputato: le riduzioni operate (anche per effetto della prescrizione di alcune condotte) sono consistite in modifiche corrette della pena base e dell'aumento per continuazione. Per tali ragioni il ricorso è manifestamente infondato o comunque inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. È respinta la richiesta di rifusione delle spese della parte civile (Comune di Pettineo) per questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 597 cod.proc.pen.

    Riferimento alla disciplina del divieto di reformatio in pejus in sede di rinvio: la Corte evidenzia che questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio non già dedotte o impugnate nei gradi precedenti sono precluse in cassazione; inoltre la valutazione concreta ha ritenuto che la rinnovata determinazione della pena non abbia comportato un peggioramento illegittimo della posizione dell'imputato.

  • art. 61 n. 7 cod.pen. (aggravante: danno patrimoniale di rilevante gravità)

    La Cassazione aveva già disposto che l'aggravante, se riconosciuta, deve essere valutata rispetto a ciascuna singola condotta e non sul danno complessivo unificato dalla continuazione; in sede di rinvio la Corte di appello ha escluso l'aggravante conforme a tale principio.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che una illegittima maggiorazione della pena violerebbe il divieto di pena maggiore post factum; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non fondata rispetto al concreto andamento del giudizio di rinvio.

  • art. 117 Cost.

    Invocato per richiamare il vincolo degli obblighi internazionali (CEDU) nell'interpretazione delle norme interne; la decisione di inammissibilità non ha dato luogo a un esame favorevole alla doglianza del ricorrente in ordine alla violazione di tali obblighi.

Massime di principio

  • In Cassazione sono precluse censure su questioni non dedotte o non impugnate nei gradi precedenti: la sentenza che 'copre il dedotto e il deducibile' impedisce di rimettere in discussione aspetti del trattamento sanzionatorio già definiti.
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce il peggioramento della posizione dell'imputato in sede di rinvio, ma ciò non vieta che la corte di rinvio ricalcoli le componenti della pena (pena base, aumenti per continuazione, ecc.) se ciò è dovuto a correzioni ordinate dalla Corte di legittimità o all'intervenuta prescrizione di talune condotte; la valutazione è legittima se non comporta un reale aggravamento complessivo.
  • L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n.7) deve essere valutata con riferimento al danno causato da ciascuna singola condotta e non semplicemente in termini aggregati quando le condotte sono unificate dal vincolo della continuazione.
  • Le parti civili non hanno interesse a impugnare questioni esclusivamente afferenti al trattamento sanzionatorio quando tali questioni non incidono sulle statuizioni civili: richieste di rifusione spese possono essere respinte per mancanza di interesse concreto.
  • La deduzione di presunte violazioni di norme internazionali (es. CEDU) richiede che sia effettivamente consentito rimettere la questione in Cassazione e che la doglianza non sia preclusa per motivi processuali; altrimenti la questione sarà dichiarata inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.