Cassazione Penale, Sentenza n. 2128/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari con riferimento ai capi 4, 6, 33 e 35 (estorsione, rissa e lesioni), escludendo il capo 2 (associazione per delinquere e traffico di stupefacenti). Il ricorrente censura che il Tribunale abbia riportato integralmente la motivazione del G.i.p. senza svolgere una propria valutazione autonoma e senza rispondere alle specifiche doglianze della difesa; inoltre lamenta che la motivazione sulle esigenze cautelari si sarebbe limitata al reato associativo e non ai singoli capi impugnati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione puntuale, congrua e coerente, anche quando ha richiamato parti dell'ordinanza del G.i.p., e che il ricorrente non avesse indicato in modo specifico le carenze della motivazione contestata. È stato altresì valorizzato l'uso delle intercettazioni come elemento probatorio. La Corte ha confermato che il richiamo integrale alla motivazione originaria è ammissibile se condiviso e non manifestamente irragionevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73, 74)
art. 73-74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico di stupefacenti: i reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti sono stati contestati in relazione al ruolo apicale del ricorrente nell'organizzazione; la Corte ha ritenuto che le risultanze probatorie, comprese intercettazioni, giustificassero i gravi indizi.
codice penale - art. 416-bis
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Rilevanza dell'aggravante dell'articolazione mafiosa (associazione di tipo mafioso o collegata a clan): il ricorrente è stato ritenuto collegato al clan Strisciuglio e la posizione di vertice ha influito sul giudizio circa le esigenze cautelari.
codice di procedura penale - art. 292, comma 2
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, l'obbligo di autonoma motivazione richiede che il giudice che emette la misura "inaudita altera parte" fornisca valutazioni autonome; il Tribunale del riesame invece può richiamare la motivazione del G.i.p. se la condivide e purché non risulti manifestamente irragionevole.
codice di procedura penale - art. 616
Disposizione che prevede la condanna al pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente a versare una somma (3.000 euro).
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176
Riferimento formale all'ordine di deposito della requisitoria scritta del pubblico ministero: la requisitoria del Procuratore generale è stata depositata ai sensi di tale disposizione.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti secondo tale norma.
Massime di principio
- La Corte di legittimità può dichiarare inammissibile un ricorso per mere censure generiche: il ricorrente deve indicare specificamente le carenze della motivazione che denuncia.
- Il tribunale del riesame può richiamare e condividere integralmente la motivazione del G.i.p. quando non vi siano motivi specifici di riesame e la decisione non sia manifestamente irragionevole; non è sempre obbligatorio per il riesame elaborare una motivazione completamente autonoma.
- Se la custodia cautelare è stata confermata in relazione a un reato associativo con ruolo apicale, tale valutazione può giustificare la custodia anche per i reati connessi contestati nella stessa richiesta cautelare, salvo impugnazione separata della misura relativa al reato associativo.
- Le intercettazioni, se valutate come pertinenti e coerenti con il quadro istruttorio, possono avere rilievo decisivo nella formazione del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza.
- Il mancato dettaglio nelle doglianze difensive (es. consistenti argomentazioni su specifici elementi di prova) espone il ricorso al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e somme accessorie (art. 616 c.p.p.).
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