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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18792/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società in nome collettivo e da alcuni soci avverso un ingiunzione richiesta da un istituto di credito e poi riferita, in sede di legittimità, a una cessionaria del credito. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato i debitori al solo pagamento di una somma portata da una cambiale agraria, escludendo invece il saldo debitore di un conto corrente di corrispondenza. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della banca/cessionaria. In cassazione la ricorrente articolava otto motivi: contestava la disciplina degli interessi convenzionali e l'interpretazione del contratto di conto corrente; deduceva violazione in tema di nullità, ripetizione di indebito e prescrizione, con omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; lamentava l'omessa valutazione di un atto ricognitivo di debito e la violazione dell'onere probatorio; censurava l'interpretazione di un documento relativo al fido e al rapporto di conto; denunciava violazioni su ius variandi, capitalizzazione degli interessi e commissione di massimo scoperto; infine deduceva omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio e motivazione apparente o insufficiente su fatti decisivi. Tuttavia il ricorso non esponeva in modo comprensibile i fatti di causa, il contenuto delle domande, le ragioni delle decisioni di merito e i documenti richiamati, rendendo i motivi non intelligibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando la totale inadeguatezza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e dell'illustrazione del contenuto della sentenza impugnata. Secondo la Corte, la narrazione del ricorso era così carente e confusa da non consentire la comprensione della vicenda processuale, né la verifica di pertinenza e fondatezza dei motivi. La Corte ha richiamato il principio di autonomia del ricorso per cassazione e ha escluso di poter supplire alle lacune mediante l'esame degli atti di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, chiara e comprensibile dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla pattuizione degli interessi convenzionali e alla validità del tasso applicato.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la denuncia di erronea interpretazione del contratto di conto corrente e del documento contrattuale.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato insieme al principio di conservazione del contratto per sostenere una diversa lettura della clausola sugli interessi.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato quale norma sul principio di conservazione del contratto e sulla possibile conservazione parziale delle clausole.

  • art. 1424 c.c.

    Richiamato quale norma sul principio di conservazione del contratto, in connessione alle clausole ritenute invalide.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato con riferimento alla ripetizione dell'indebito e agli effetti della dedotta nullità del rapporto bancario.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità di clausole del rapporto bancario.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della prescrizione sul rapporto di conto corrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia su eccezioni e domande formulate nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa o errata valutazione delle prove e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova quanto all'efficacia dell'atto ricognitivo di debito e alla dimostrazione del credito.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato per la disciplina del conto corrente bancario e la sua interpretazione connessa ai rapporti tra conto e fido.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato con riferimento alla pattuizione e alla forma delle condizioni economiche del rapporto bancario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • art. 65 ord. giud.

    Richiamato incidentalmente per descrivere la funzione istituzionale della Corte di cassazione nel controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato sufficientemente chiara da consentire la comprensione dei motivi e il controllo di legittimità; la sua mancanza determina inammissibilità.
  • Il requisito di autosufficienza/autonomia del ricorso per cassazione impedisce alla Corte di integrare le lacune del ricorso mediante l'esame diretto degli atti di merito, salvo i casi di errores in procedendo e comunque nei limiti di quanto specificamente e compiutamente allegato.
  • La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale deve essere ancorata a una ricostruzione intelligibile della vicenda processuale e dei documenti rilevanti; motivi privi di adeguato contesto fattuale non consentono il sindacato di legittimità.
  • L'omessa chiarezza nell'indicazione della domanda originaria, delle difese, della decisione di primo e secondo grado e dei documenti decisivi rende non verificabile la pertinenza delle censure e impedisce l'esame del merito delle questioni prospettate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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