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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare - dell’intimazione di pagamento n. 09120259002855669000 in data 19 settembre 2025 per l’importo totale di € 62.471,22, notificata al ricorrente in data 27 ottobre 2025, limitatamente alla parte in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al medesimo il pagamento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) ovvero, segnatamente, della cartella n. 09120207150060535000 notificatagli in data 16.3.2015, in relazione alle campagne lattiere 2005, 2006 e 2007, per un importo complessivo di € 57.744,61, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione, e della cartella n. 09120207180098525000 notificatagli in data 10.12.2018, in relazione alla campagna lattiera 1996, per un importo complessivo di € 3.786,57, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 relativa a due cartelle per prelievi supplementari sulle consegne di latte, campagne lattiere 2005-2007 e 1996

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, notificata il 27 ottobre 2025 per complessivi euro 62.471,22, limitatamente agli importi derivanti da due cartelle di pagamento notificate rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Ha dedotto: difetto di motivazione, mancata allegazione delle cartelle, mancata indicazione delle campagne lattiere e lesione del diritto di difesa; genericità e indeterminatezza del calcolo degli interessi moratori; prescrizione del credito di AGEA e tardività dell’intimazione rispetto alle cartelle; violazione della normativa interna ed europea, carenza di istruttoria ed eccesso di potere; nullità o annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione sui recuperi PAC e per errata quantificazione del debito. Ha inoltre lamentato, in sostanza, la mancata applicazione della compensazione atecnica con eventuali crediti vantati nei confronti dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto pacifica la notifica delle due cartelle, sulla base della documentazione prodotta da ADER, delle precedenti intimazioni del 2021 e dei giudicati formatisi sulla successiva iscrizione ipotecaria: la sentenza del TAR n. 117/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1678/2025, aveva dato atto della rituale notifica delle cartelle. L’intimazione successiva poteva quindi essere contestata soltanto per vizi propri, non per vizi delle cartelle o degli atti presupposti ormai definitivi. Quanto alla motivazione, il giudice ha affermato che l’intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 non è un nuovo atto impositivo, ma un atto prodromico all’esecuzione forzata, la cui motivazione può essere resa per relationem mediante richiamo alla cartella, senza necessità di allegazione contestuale. Nel caso concreto l’atto indicava numero e data di notifica delle cartelle, importi, ente impositore, annate lattiere, capitale, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, sicché non vi era lesione del diritto di difesa. È stata esclusa anche la prescrizione, poiché le notifiche delle cartelle, delle intimazioni del 2021 e della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 2022 erano idonee a interrompere il termine; le eventuali contestazioni sulla prescrizione maturata prima delle cartelle avrebbero dovuto essere dedotte contro le cartelle stesse. Analogamente, la quantificazione degli interessi e l’an e il quantum del debito non potevano più essere contestati mediante l’impugnazione dell’intimazione. Il motivo relativo al contrasto con il diritto dell’Unione europea è stato respinto richiamando la definitività degli atti di determinazione del prelievo: l’inoppugnabilità dell’atto impedisce di invocare successivamente gli effetti di pronunce della Corte di giustizia incompatibili con il regime interno. Infine, è stata ritenuta generica e non provata la deduzione relativa alla compensazione atecnica. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ad ADER le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni

    L’intimazione è un atto prodromico all’esecuzione forzata e non un autonomo atto impositivo; è impugnabile per vizi propri.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche all’esito della fase cautelare.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice, nella sentenza in forma semplificata, di richiamare precedenti conformi relativi alle medesime questioni di diritto.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria che, insieme ad altri atti, ha contribuito a interrompere la prescrizione e a consolidare la pretesa.

  • art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Richiamato per evidenziare che un precedente ricorso non aveva individuato specificamente gli atti impugnati e non dimostrava quindi l’effettiva impugnazione delle cartelle.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, quale atto prodromico all’esecuzione forzata e non autonomo atto impositivo, è impugnabile soltanto per vizi propri; non consente di rimettere in discussione l’an, il quantum, la prescrizione anteriore o gli altri vizi dell’atto presupposto ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
  • La motivazione dell’intimazione di pagamento può essere resa per relationem mediante il richiamo alla cartella sottostante e non richiede necessariamente l’allegazione materiale della cartella, purché l’intimazione contenga elementi sufficienti a identificare la pretesa e a consentire al destinatario di comprendere il debito e di difendersi.
  • La notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti della riscossione, quali intimazioni e comunicazioni di iscrizione ipotecaria, è idonea a interrompere la prescrizione; la tempestività dell’intimazione deve essere valutata considerando la sequenza degli atti interruttivi risultante dalla documentazione di causa.
  • Una volta divenuta definitiva la pretesa amministrativa per mancata impugnazione dell’atto presupposto, il debitore non può invocare, impugnando un successivo atto della riscossione, sopravvenuti orientamenti o pronunce europee incompatibili con il regime sostanziale applicato, poiché l’inoppugnabilità dell’atto costituisce un limite alla rimessione in discussione della pretesa.
  • La compensazione atecnica non può essere riconosciuta quando il debitore si limiti ad allegare genericamente l’esistenza di propri crediti senza provarne la titolarità, l’entità e l’idoneità alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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