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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2077/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscere la fungibilità della pena scontata senza titolo (anni 3, mesi 3, giorni 10) all'interno di un unico cumulo unitario con applicazione della regola moderatrice dell'art. 78 cod. pen. Il ricorrente deduce che si sarebbe dovuto mantenere il cumulo unico determinato con provvedimento n. 484 del 28/03/2000 (decorrenza 15/06/1999) e che le condanne successive non avrebbero dovuto dar luogo a cumuli parziali separati, né a un'ulteriore operazione di cumulo che impedisca l'applicazione complessiva del criterio moderatore e la detrazione unitaria del presofferto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la formazione di cumuli parziali successivi da parte del pubblico ministero: in particolare l'inserimento della condanna per il reato associativo (la cui data di commissione è stata fatta coincidere con la sentenza di primo grado del 30/06/2000) ha legittimato la costituzione di un quarto cumulo distinto; analogamente la condanna per reato commesso nel 1997 è stata correttamente inserita nel terzo cumulo. È stata inoltre confermata la detrazione del periodo di presofferto cautelare (anni 3, mesi 3, giorni 10) attribuito al secondo cumulo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    La norma moderatrice del cumulo materiale delle pene si applica nelle operazioni di cumulo parziale, limitando la somma delle pene e imponendo la detrazione del presofferto; va applicata nelle diverse fasi di cumulo parziale previste quando si verificano reati commessi in momenti diversi durante l'espiazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Rv. 242574

    Principio consolidato secondo cui, se durante l'espiazione di una pena o dopo che l'esecuzione sia stata interrotta il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali: prima cumulo fino alla data del nuovo reato con applicazione dell'art. 78 e detrazione del presofferto, poi nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene per reati successivi.

  • Provvedimento di cumulo n. 484 del 28/03/2000

    Documento di determinazione della pena residua con decorrenza 15/06/1999 che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto impedire la formazione di successivi cumuli parziali; la Corte ha ritenuto invece che successivi fatti-reato sopravvenuti possano giustificare nuovi cumuli parziali.

Massime di principio

  • Quando un condannato commette nuovi reati durante l'espiazione di una pena, l'operazione corretta è la formazione di cumuli parziali: si cumulano le pene fino alla data del nuovo reato (applicando art.78 e detraendo il presofferto), quindi si procede a un nuovo cumulo per i reati successivi.
  • La data di commissione di un reato può essere fatta coincidere con la data della pronuncia della sentenza di primo grado se nella descrizione dell'imputazione non sono indicate date diverse; ciò può incidere sul momento a partire dal quale si forma un nuovo cumulo.
  • Il criterio moderatore dell'art.78 va applicato nelle singole operazioni di cumulo parziale e non necessariamente una sola volta per un cumulo originario se sopravvengono nuove condanne o reati in momenti successivi.
  • Il presofferto (periodo di detenzione cautelare non imputato) deve essere detratto dal cumulo pertinente; l'ammissibilità della detrazione dipende dalla corretta individuazione del cumulo cui il periodo si riferisce.
  • Per impugnare con successo la decisione di cumulo è necessario dimostrare un errore di diritto o di fatto nella determinazione delle date di commissione dei reati o nella ricostruzione cronologica dei periodi di espiazione; mere contestazioni della scelta tecnica di effettuare cumuli parziali sono difficilmente accolte alla luce della giurisprudenza consolidata.

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