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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02464/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita su un’associazione di volontariato iscritta nel registro regionale, qualificata come ONLUS di diritto, per gli anni d’imposta 2011-2015. L’Ufficio ha contestato il venir meno dei requisiti sostanziali richiesti per il regime agevolato, ritenendo che l’ente svolgesse anche attività di carattere commerciale e che vi fossero indici di distribuzione indiretta di utili: retribuzioni ritenute eccessive a una dipendente, stipula di una convenzione di consulenza con il presidente che ne avrebbe tratto un compenso in conflitto di interessi, inattendibilità delle scritture contabili e mancata prova della democraticità e della corretta rendicontazione. Sulla base di ciò ha recuperato IRES, IRAP e IVA e ha imputato solidalmente obbligazioni tributarie anche al presidente e alla segretaria operativa. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo decisiva la mancata cancellazione dell’ente dall’anagrafe delle ONLUS e qualificando le vicende interne come irrilevanti in materia tributaria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa, perché la CTR non aveva esaminato le irregolarità e le questioni centrali (natura delle attività svolte, regime IVA, deduzioni IRAP, inattendibilità delle scritture); (2) violazione delle norme sulle ONLUS e sul riparto dell’onere probatorio, sostenendo che la perdita dei benefici fiscali discende dal venir meno dei requisiti sostanziali dell’art. 10 d.lgs. 460/1997 anche senza formale cancellazione, e che la CTR aveva omesso di verificare in concreto il rispetto dei requisiti di non lucratività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente nella parte in cui, dopo aver dichiarato assorbite le questioni, non spiegava perché dovessero ritenersi non imponibili le operazioni contestate ai fini IVA né perché fossero riconoscibili le deduzioni IRAP. Ha inoltre affermato che, per le ONLUS, l’iscrizione nei registri è condizione necessaria ma non sufficiente: l’agevolazione resta subordinata alla sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 10 d.lgs. 460/1997 e la loro mancanza può essere accertata dall’Amministrazione anche indipendentemente dalla formale cancellazione. Poiché la CTR aveva arrestato il proprio esame alla mancata cancellazione dall’anagrafe e aveva escluso la rilevanza tributaria delle irregolarità interne, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro per censurare la motivazione apparente della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in tema di requisiti ONLUS e onere probatorio

  • art. 143 T.u.i.r.

    richiamato per la disciplina del reddito degli enti non commerciali e il rilevo dei contributi pubblici

  • art. 144 T.u.i.r.

    richiamato tra le norme fiscali applicabili agli enti non commerciali/ONLUS

  • art. 145 T.u.i.r.

    richiamato tra le norme fiscali applicabili agli enti non commerciali/ONLUS

  • art. 150 T.u.i.r.

    richiamato tra le norme fiscali applicabili agli enti non commerciali/ONLUS

  • art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997

    norma centrale: definisce i requisiti sostanziali delle ONLUS e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili; la Corte afferma che la loro mancanza fa perdere le agevolazioni fiscali indipendentemente dalla formale cancellazione

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 460 del 1997

    richiamato per il meccanismo di iscrizione/anagrafe delle ONLUS

  • art. 3 d.m. 18/7/2003, n. 266

    richiamato per il controllo formale ai fini dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS

  • art. 5, comma 1, d.m. 18/7/2003, n. 266

    richiamato per la cancellazione dall’anagrafe in caso di accertata mancanza dei requisiti

  • art. 5, comma 4, d.m. 18/7/2003, n. 266

    «La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno»

    la Corte valorizza questa regola per affermare che le agevolazioni dipendono dalla persistente sussistenza dei requisiti, non dalla sola iscrizione formale

  • art. 30, comma 5, d.l. n. 185 del 2008

    richiamato nel ricorso come base del recupero delle agevolazioni per le organizzazioni di volontariato con attività commerciali non marginali

  • art. 18 c.c.

    richiamato nei gradi di merito per la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell’ente

  • art. 384 c.p.c.

    base per la cassazione con rinvio

  • art. 385 c.p.c.

    base per la cassazione con rinvio e per la regolazione delle spese

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell’onere della prova sui requisiti e sulla spettanza delle agevolazioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • In materia di cassazione, la motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, mancante o incomprensibile in modo tale da non rendere percepibile il fondamento decisionale; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Per le ONLUS, l’iscrizione nei registri/anagrafe è condizione necessaria ma non sufficiente per godere delle agevolazioni fiscali: il giudice deve verificare in concreto la permanenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
  • La perdita delle agevolazioni fiscali per una ONLUS consegue al venir meno dei requisiti sostanziali, anche se non sia stato ancora adottato un formale provvedimento di cancellazione dal registro.
  • Il controllo giudiziale sulla spettanza del regime agevolato non può arrestarsi al dato formale dell’iscrizione, ma deve investire la realtà fattuale dell’attività svolta e l’eventuale distribuzione diretta o indiretta di utili.
  • Se il giudice di merito qualifica come assorbente un profilo formale, deve comunque spiegare perché tale profilo escluda la necessità di esaminare le specifiche contestazioni fiscali su imponibilità delle operazioni e deducibilità dei costi; altrimenti la decisione è carente di motivazione.
  • Le irregolarità interne dell’ente rilevano in sede tributaria quando incidono sui requisiti di non lucratività e sulla spettanza delle agevolazioni, e non possono essere automaticamente degradate a mere questioni organizzative interne.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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