Cassazione Penale, Sentenza n. 9431/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura custodiale in carcere emessa dal Gip di Taranto (22/08/2022) con contestazione del delitto di tentata estorsione (artt. 56, 629, 99, comma 4, seconda ipotesi c.p.). Il difensore deduceva: a) l'assenza dell'elemento psicologico (la frase attribuita a Farina avrebbe avuto solo lo scopo di "zittire" l'interlocutore e non costituire minaccia estorsiva); b) Farina sarebbe intervenuto come paciere per una controversia su un presunto credito di 1.000 euro tra Mario Scialpi e William Modeo; c) sussisterebbero vincoli affettivi tra Farina e la persona offesa (cugini); d) illegittima valutazione delle esigenze cautelari fondata sulla sola personalità e sui precedenti penali e sul decorso del tempo fra il fatto (giugno 2022) e la misura (22/08/2022), atteso che le indagini si erano concluse il 11/07/2022 e non vi sarebbero state condotte successive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non consente la revisione degli accertamenti di fatto o una diversa valutazione degli indizi. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata ritenuta adeguatamente motivata: la Corte ha richiamato le intercettazioni e le frasi attribuite a Farina (es. "tu da oggi te ne devi andare...prenditi le robe e vattene a Brindisi! Altrimenti mi devi dare 1500 euro al mese, solo per stare dentro al paese..." e "...mi devi dare il venti per cento a me"), e ha escluso la tesi difensiva del mero intervento da paciere. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha evidenziato i numerosi precedenti specifici e il fatto che il reato sarebbe stato commesso mentre Farina era sottoposto a detenzione domiciliare, elementi da cui desumere un pericolo attuale di recidiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Richiamato in relazione alla configurazione della tentata fattispecie delittuosa: verifica della sussistenza della condotta idonea e dell'evento mancante per la consumazione
Codice penale, art. 629
Norma sostanziale sull'estorsione: la motivazione del Tribunale ha ritenuto che le frasi intercettate integrassero elementi minatori/estorsivi idonei a configurare il reato o il tentativo dello stesso
Codice penale, art. 99, comma 4, seconda ipotesi
Agggravante/criterio di determinazione della pena richiamato nella contestazione, desumendo maggior gravità in base alla fattispecie
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Regola il requisito dell'attualità del pericolo (periculum) per la misura cautelare. La Corte ricorda che si tratta di valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, che deve considerare modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale; il Tribunale ha ritenuto sussistente pericolo attuale per i precedenti e l'episodio commesso in detenzione domiciliare
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposamente inammissibile; la Corte ha irrogato euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter e 1-bis
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché disponga gli effetti procedurali conseguenti (es. eventuali incombenze legate alla detenzione o liberazione)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2 n. 27866/2019 e Sez. 2 n. 50701/2016)
Principi richiamati: il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della congruità logico-giuridica della motivazione e non consente la rivalutazione degli elementi di fatto o degli indizi, né l'interpretazione delle intercettazioni, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è sindacabile solo nei limiti della verifica della logica e della corrispondenza giuridica della motivazione; non è strumento per rivedere i fatti o la valutazione degli indizi fatta dal giudice di merito
- Le intercettazioni e il contenuto delle conversazioni costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito: possono essere impugnate in cassazione soltanto se la motivazione che le recepisce è manifestamente illogica o contraddittoria
- L'attualità del pericolo ai fini dell'art. 274 c.p.p. è una valutazione prognostica che può tener conto della personalità dell'indagato, dei precedenti specifici e del fatto che il reato è stato commesso durante una precedente misura cautelare o detentiva, elementi che possono giustificare la misura anche se il fatto è avvenuto nel passato
- Il decorso del tempo tra il fatto e l'applicazione della misura non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; occorre una valutazione complessiva e approfondita del contesto e del comportamento successivo dell'indagato
- In considerazione del regime sanzionatorio per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, il difensore che impugni provvedimenti cautelari in Cassazione dovrebbe concentrarsi su vizi formali, errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione piuttosto che proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
- La commissione di reati durante una precedente misura restrittiva (es. detenzione domiciliare) è valutata gravemente e può rilevare come indice di pericolosità e rischio di recidiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →