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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi ai fini IVA, IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2014 e 2015 nei confronti di una società commerciale, a seguito della contestazione di operazioni di acquisto di capi di abbigliamento ritenute oggettivamente inesistenti e riferite a più fornitori considerati privi di reale operatività economica. La società aveva impugnato gli avvisi, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva confermato la decisione sfavorevole di primo grado, ritenendo che l’Ufficio avesse fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante e che la contribuente non avesse dato prova adeguata dell’effettività delle operazioni. In cassazione la società ha dedotto due motivi: primo, violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 24 Cost., perché gli avvisi non avrebbero allegato gli atti richiamati né riportato gli elementi essenziali della segnalazione proveniente dalla Direzione provinciale di Pordenone e dei dati relativi ai fornitori; secondo, violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, oltre agli artt. 24 e 97 Cost., per asserita errata distribuzione dell’onere della prova, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe provato le circostanze poste a base della pretesa (cessazione attività, volumi d’affari, assenza di struttura aziendale, omessi versamenti e mancanza di acquisti nazionali).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto alla motivazione degli avvisi, che dagli atti emergeva chiaramente la base fattuale della pretesa e che l’Ufficio non era tenuto ad allegare ulteriori documenti, poiché la motivazione per relationem era comunque sufficiente e doveva essere distinto il piano della motivazione dell’atto da quello della prova della pretesa. Quanto all’onere della prova, la Corte ha ribadito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici, mentre grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi; ha inoltre precisato che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non ha modificato le regole del riparto probatorio né impedisce il ricorso alle presunzioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 7 L. 212/2000

    l’obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto se la motivazione, anche per relationem, consente di comprendere la pretesa; non è necessaria l’allegazione di ogni atto richiamato quando il contenuto essenziale sia già reso conoscibile.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze difensive, ma non ritenuto violato.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova dell’inesistenza può essere assolto dall’Amministrazione con presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    non altera il riparto dell’onere probatorio e non esclude l’utilizzabilità delle presunzioni semplici.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non incide sull’esito della decisione.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    consentono il ricorso alle presunzioni semplici anche nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione dell’avviso di accertamento può essere valida anche se resa per relationem, purché renda intellegibile la pretesa fiscale; la mancata allegazione di documenti richiamati non comporta di per sé invalidità dell’atto se il contenuto essenziale è già desumibile dall’avviso.
  • La distinzione tra motivazione dell’atto impositivo e prova della pretesa è decisiva: un atto può essere sufficientemente motivato pur fondandosi su elementi che dovranno poi essere provati nel giudizio.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a sorreggere la contestazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • La sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l’utilizzo di mezzi di pagamento non bastano, da soli, a provare la reale esistenza dell’operazione se tali documenti possono essere impiegati anche per simulare operazioni fittizie.
  • L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non introduce un’inversione dell’onere della prova nel processo tributario né elimina la possibilità di ricorrere alle presunzioni semplici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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