Cassazione Penale, Sentenza n. 31412/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per tentato furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, in relazione all'introduzione in un'autovettura parcheggiata su pubblica via, al danneggiamento del blocco di accensione e al tentativo di sottrarre il veicolo, interrotto dalla fuga dopo essere stato sorpreso dalla proprietaria. In appello aveva dedotto: 1) mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio sulla sua identificazione, criticando la valutazione della deposizione della persona offesa, costituita parte civile, l'assenza di riscontri esterni, l'attendibilità del narrato e l'affidabilità del riconoscimento fotografico; 2) in subordine, la mancata esclusione dell'aggravante e il mancato trattamento più favorevole delle attenuanti generiche, con richiesta di riduzione della pena. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile per aspecificità, richiamando gli artt. 581 e 591 c.p.p. Il ricorso per cassazione censurava questa ordinanza per violazione delle norme sulla specificità dei motivi e vizio di motivazione, sostenendo che l'appello conteneva censure puntuali e chiaramente riferite al punto decisivo della sentenza di primo grado, cioè l'identificazione dell'autore del fatto; inoltre contestava l'erroneo riferimento della Corte territoriale a prove documentali inesistenti e la confusione tra inammissibilità e infondatezza nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, osservando che i motivi di appello si confrontavano effettivamente con il nucleo della motivazione di condanna, cioè attendibilità della persona offesa e affidabilità del riconoscimento fotografico. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio di appello, affinché la questione venga esaminata nel merito.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
comma 1, lett. c); comma 2
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi richiede una manifesta carenza della censura; non può essere dichiarata per il solo fatto che i motivi siano ritenuti infondati nel merito.
art. 581 c.p.p.
l'atto di appello deve indicare i punti della decisione impugnati e le ragioni di fatto o di diritto della censura, instaurando un effettivo confronto critico con la sentenza.
art. 192 c.p.p.
la regola di valutazione prevista per le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato connesso non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; tuttavia, quando la persona offesa è parte civile, può essere opportuno ricercare riscontri esterni.
art. 213 c.p.p.
la difesa richiamava la disciplina della ricognizione personale per distinguere il riconoscimento fotografico, utilizzabile solo se adeguatamente motivato e verificabile.
art. 606 c.p.p.
il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando non consenta di individuare i punti della decisione impugnata e le ragioni critiche poste a confronto con la motivazione di primo grado; non basta che le censure siano brevi o non persuasive.
- Il giudizio di specificità dei motivi non coincide con la valutazione della loro fondatezza: una doglianza può essere infondata nel merito ma comunque ammissibile se attacca in modo intelligibile il capo o il punto della sentenza contestata.
- La declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello va interpretata restrittivamente e richiede una carenza manifesta della censura, tale da non imporre al giudice di secondo grado alcuna risposta di merito.
- La condanna può fondarsi anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ma il giudice deve verificarne credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; se la persona offesa è parte civile, è spesso opportuno un riscontro esterno.
- Il riconoscimento fotografico è utilizzabile come elemento probatorio, ma la sua affidabilità deve essere apprezzata in concreto alla luce delle modalità dell'esperimento, delle fotografie mostrate e dell'attendibilità del dichiarante.
- Quando la sentenza di primo grado si fonda su testimonianza e riconoscimento fotografico, un appello che critichi proprio tali elementi non è generico se individua il punto decisivo della motivazione e le ragioni del dissenso.
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