Cassazione Civile, Ordinanza n. 35952/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, pronunciata dal Tribunale su istanza di una società creditrice con sede in Croazia. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa, ritenendo: valida la procura alle liti rilasciata dalla società creditrice perché il soggetto firmatario risultava, da documentazione camerale estera tradotta giurata, munito del potere di rappresentanza; sussistente la legittimazione del creditore istante ex art. 6 l. fall., nonostante il credito fosse contestato dal debitore in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; provato lo stato di insolvenza in ragione dell'esposizione debitoria verso il creditore istante e soprattutto verso l'erario, nonché dell'insufficienza del patrimonio del debitore, ormai cessato dall'attività. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 75 c.p.c. per asserito difetto di prova della qualità di legale rappresentante del soggetto che aveva conferito la procura, contestando anche l'idoneità della traduzione e la mancata produzione dello statuto; 2) violazione dell'art. 6 l. fall. per avere riconosciuto la legittimazione del creditore nonostante il credito fosse contestato e non definitivamente accertato, sostenendo che il giudice fallimentare non possa valutare il merito della lite pendente; 3) violazione dell'art. 5 l. fall. per avere affermato lo stato di insolvenza senza considerare la futura definizione agevolata/rateazione del debito erariale e la possibilità del debitore di far fronte alle passività mediante reddito da lavoro e vendita dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva neppure allegato di avere assolto l'onere di provare l'irregolarità del potere rappresentativo della persona fisica che aveva conferito la procura; inoltre la censura era priva di specificità e non si confrontava con l'accertamento di merito secondo cui il potere di rappresentanza risultava dalla documentazione estera prodotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., poiché conforme alla giurisprudenza costante secondo cui, ai fini dell'istanza di fallimento, non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito né la sua esecutività, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione dell'istante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente qualificato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e dell'insolvenza, attività preclusa in cassazione; per di più i fatti sopravvenuti sulla rateazione/definizione agevolata erano irrilevanti rispetto allo stato di insolvenza accertato al momento della dichiarazione di fallimento. Nessuna statuizione sulle spese, in difetto di difese delle parti intimate; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
norma che disciplina il mezzo di impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento, qui utilizzato dal debitore
art. 75 c.p.c.
invocato per contestare la validità della procura alle liti della società creditrice; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per mancata prova contraria dell'irregolarità del potere rappresentativo
art. 6 l. fall.
ai fini dell'istanza di fallimento non è richiesto l'accertamento definitivo del credito né l'esecutività del titolo; basta un accertamento incidentale sulla legittimazione del creditore istante
art. 5 l. fall.
lo stato di insolvenza va valutato in base alla situazione patrimoniale complessiva e all'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni; la censura che mira a una rivalutazione del fatto è inammissibile in cassazione
art. 360-bis c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sul fatto è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo la Corte rivalutare il merito
art. 369, 2 comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato in relazione all'onere di deposito del documento su cui il ricorso si fonda
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
prevede il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, 5 comma, d.l. n. 148/2017
richiamato come disciplina della definizione agevolata del debito erariale, considerata però sopravvenuta e non decisiva ai fini dell'insolvenza
art. 647 cod. proc. civ.
evocato dal ricorrente per sostenere la necessità della definitività del decreto ingiuntivo; la Corte ha precisato che tale profilo riguarda l'opponibilità al passivo e non la legittimazione all'istanza di fallimento
Massime di principio
- Ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, il creditore istante non deve dimostrare in modo definitivo e pieno la propria pretesa, essendo sufficiente un accertamento incidentale del credito funzionale alla verifica della legittimazione ad agire.
- Quando si contesta la rappresentanza processuale di una persona giuridica il rilievo deve essere specifico e, in presenza di documentazione soggetta a pubblicità legale, incombe sulla parte che contesta l'onere di provare l'irregolarità del potere rappresentativo.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dello stato di insolvenza; la censura deve individuare un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, non bastando la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Fatti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, come una successiva definizione agevolata o rateazione del debito, non incidono sulla legittimità della valutazione dell'insolvenza compiuta con riferimento al momento della pronuncia.
- La contestazione dell'esecutività o definitività di un decreto ingiuntivo è tema diverso dall'accertamento incidentale della legittimazione del creditore istante alla procedura fallimentare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →