Cassazione Penale, Sentenza n. 31747/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, riformando l'assoluzione di primo grado su appello del Pubblico Ministero, lo ha condannato per furto aggravato. Deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 63 c.p.p. e divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (anche qualificate come "spontanee" ex art. 350, comma 7 c.p.p.), sostenendo che tali dichiarazioni non sarebbero utilizzabili in dibattimento neppure con il consenso delle parti; (2) violazione dell'art. 603-bis c.p.p. e, più in generale, mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione dell'imputato in appello, in ragione della diversa valutazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) è consolidato il principio secondo cui le dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, comma 7 c.p.p. non sono assoggettate alla disciplina dell'art. 63 c.p.p. e possono essere utilizzate in dibattimento se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti; (2) il giudice d'appello non è obbligato a disporre la rinnovazione dell'audizione dell'imputato quando la riforma dell'assoluzione si fonda sulla diversa valutazione o sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, le quali non sono prove acquisite in contraddittorio. Per l'evidente infondatezza dei motivi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 350, comma 7 c.p.p.
Le "dichiarazioni spontanee" rese all'organo di polizia giudiziaria non sono soggette alla disciplina dell'art. 63 c.p.p.; se il relativo verbale è acquisito al fascicolo con il consenso delle parti può essere utilizzato in dibattimento.
art. 63 c.p.p.
Non si applica alle dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7; dunque il divieto di utilizzabilità previsto da tale norma non impedisce l'uso in dibattimento quando il verbale è stato acquisito con il consenso delle parti.
art. 603-bis c.p.p.
La norma sul rinnovo dell'istruzione probatoria non impone la rinnovazione dell'audizione dell'imputato quando la decisione d'appello si fonda sull'utilizzabilità o sulla diversa valutazione di dichiarazioni spontanee non acquisite in contraddittorio.
art. 603 c.p.p.
Il giudice di appello non è obbligato a rinnovare l'audizione dell'imputato (o altre prove) se si basa su elementi diversi e leciti; particolare rilievo ha la distinzione tra esame in contraddittorio e dichiarazioni spontanee.
art. 210 c.p.p.
Richiamato per distinguere l'esame (prova dichiarativa formata in contraddittorio) dalle dichiarazioni spontanee, che non possono essere acquisite d'ufficio senza violare il diritto al silenzio e alla difesa.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiama il vizio dedotto in cassazione (violazione di norme sul procedimento); la Corte valuta l'ammissibilità e il fondamento del motivo secondo i criteri di cui a questa norma.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Citata quale principio sul regime di responsabilità per atti processuali inammissibili o manifestamente infondati, a supporto della condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese all'organo di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p. non sono soggette al divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p. e, se acquisite al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, possono essere utilizzate in giudizio.
- Il giudice d'appello non è automaticamente obbligato a disporre la rinnovazione dell'audizione dell'imputato quando riforma un'assoluzione: le dichiarazioni spontanee non sono prova acquisita in contraddittorio e la loro rinnovazione può ledere il diritto al silenzio e alla difesa.
- La riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla utilizzabilità di verbali di dichiarazioni spontanee non implica, di per sé, l'obbligo di riassumere la prova dichiarativa; occorre valutare se la decisione sia effettivamente basata su nuova acquisizione probatoria contraddittoria.
- Ricorsi per cassazione manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; l'uso improprio del rimedio può quindi avere conseguenze economiche per il ricorrente.
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